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Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 29 pagine
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Promozione e la protezione reciproca degli investimenti. Acc. con Indonesia
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(10) per «rendimenti» si intendono tutti gli importi prodotti o derivati da un investimento, compresi, ma non limitati a, gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e gli onorari;
(11) per «territorio» si intende il territorio di una Parte come definito dalle leggi della Parte interessata, in conformità al diritto internazionale;
(12) per «Norme d’arbitrato UNICTRAL» si intendono le norme d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale, approvate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1976.
Articolo 2 Campo d’applicazione dell’Accordo
(1) Il presente Accordo si applica agli investimenti costituiti o acquisiti nel territorio di una Parte e, se del caso, ammessi5 in conformità alle sue leggi e regolamentazioni, da investitori dell’altra Parte, prima o dopo l’entrata in vigore del presente Accordo.
(2) Il presente Accordo non si applica ai crediti o alle controversie risultanti da avvenimenti anteriori alla sua entrata in vigore.6
(3) Il presente Accordo non si applica agli appalti pubblici.
(4) L’articolo 5 (Trattamento nazionale) non si applica alle sovvenzioni o ai contributi accordati da una Parte, comprese garanzie, assicurazioni e prestiti governativi, né alle condizioni connesse al ricevimento o al rinnovo di tali sovvenzioni o contributi, a prescindere che tali sovvenzioni o contributi siano offerti esclusivamente agli investitori della Parte o agli investimenti degli investitori della Parte.
Articolo 3 Misure fiscali
(1) Fatto salvo il presente articolo, nessuna disposizione del presente Accordo si applica alle misure fiscali.
(2) Il presente Accordo concede diritti o impone obblighi in relazione alle misure fiscali unicamente se tali diritti o obblighi sono previsti:
(a) dall’articolo 7 (Espropriazione); oppure
(b) dall’articolo 9 (Trasferimenti).
(3) Quando è applicato il paragrafo 2 lettere (a) o (b), il capitolo III, sezione uno (Risoluzione delle controversie tra una Parte e un investitore dell’altra Parte) si applica anche alle misure fiscali.
(4) Se un investitore sostiene che la Parte convenuta abbia violato l’articolo 7 (Espropriazione) o l’articolo 9 (Trasferimenti) attraverso l’adozione o l’applicazione di una
5 Resta inteso che, nel caso dell’Indonesia, «ammessi in conformità alle sue leggi e regolamentazioni» può comprendere il requisito di una specifica approvazione scritta.
6 Resta inteso che il presente Accordo non vincola una Parte in relazione a un atto o a un fatto che ha avuto luogo o a una situazione che ha cessato di esistere prima della data di entrata in vigore del presente Accordo per tale Parte.