Progetto
Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 29 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto
Promozione e la protezione reciproca degli investimenti. Acc. con Indonesia
«%ASFF_YYYY_ID»
(b) equivale all’equo valore di mercato10 dell’investimento espropriato nel momento immediatamente precedente l’espropriazione o, se anteriore, nel momento in cui l’imminente espropriazione divenisse di pubblico dominio;
(c) non tiene conto dell’eventuale cambiamento di valore derivante dal fatto che l’espropriazione proposta era già nota; e
(d) è effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile a norma dell’articolo 9 (Trasferimenti).
(4) L’indennizzo deve comprendere gli interessi dalla data dell’espropriazione alla data del pagamento al tasso di mercato appropriato. I criteri di valutazione per determinare l’equo valore di mercato possono comprendere il valore di avviamento (goingconcern), il valore degli attivi, compreso il valore dei beni materiali dichiarato a fini fiscali, e altri criteri pertinenti a seconda del caso.
(5) Fatti salvi i paragrafi 1, 3 e 4, qualsiasi misura di espropriazione diretta di terreni prevista dalla legislazione della Parte espropriante è eseguita per motivi d’interesse pubblico e dietro pagamento di un indennizzo all’equo valore di mercato, in conformità a tale legislazione.
(6) Il presente articolo non si applica al rilascio di licenze obbligatorie concesse in materia di diritti di proprietà intellettuale né alla revoca, alla limitazione o alla creazione di diritti di proprietà intellettuale, nella misura in cui tale rilascio, revoca, limitazione o creazione è conforme all’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio dell’Allegato 1C dell’accordo OMC.11
Articolo 8 Indennizzo delle perdite
(1) Gli investitori di una Parte i cui investimenti nel territorio dell’altra Parte abbiano subìto perdite a causa di guerre o altri conflitti armati, rivoluzioni, situazioni di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o sommosse nel territorio di quest’ultima Parte, ottengono da quest’ultima, per quanto riguarda la restituzione, l’indennizzo, il risarcimento o qualsiasi altra forma di liquidazione, un trattamento non meno favorevole di quello accordato da tale Parte ai propri investitori o, se più favorevole, agli investitori di qualsiasi parte terza.
(2) Fatto salvo il paragrafo 1, gli investitori di una Parte che, in una delle situazioni previste dal paragrafo 1, subiscano perdite nel territorio dell’altra Parte derivanti:
(a) dalla requisizione del loro investimento, o di una parte di esso, ad opera delle forze armate o delle autorità dell’altra Parte; oppure
10 Nel determinare il l’equo valore di mercato dell’investimento espropriato non si considerano i profitti speculativi o a cascata.
11 Resta inteso che le Parti hanno riconosciuto ai fini del presente articolo che il termine «revoca» dei diritti di proprietà intellettuale comprende la decadenza o l’annullamento di tali diritti e che il termine «limitazione» dei diritti di proprietà intellettuale comprende le eccezioni a tali diritti.