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Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 29 pagine

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Promozione e la protezione reciproca degli investimenti. Acc. con Indonesia

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(4) Se una parte della controversia non si conforma all’ordinanza di fornire una garanzia per le spese di procedimento entro 30 giorni dalla decisione del tribunale arbitrale o entro qualsiasi termine da esso fissato, quest’ultimo può sospendere il procedimento. Se il procedimento rimane sospeso per oltre 90 giorni, il tribunale arbitrale ne può disporre la chiusura, previa consultazione delle parti della controversia.

(5) La parte della controversia interessata segnala tempestivamente qualsiasi cambiamento sostanziale delle circostanze in base alle quali il tribunale arbitrale le ha ordinato di fornire una garanzia per le spese di procedimento.

(6) Di propria iniziativa o su richiesta di una parte della controversia, il tribunale arbitrale può in qualsiasi momento modificare o revocare il suo ordine di fornire una garanzia per le spese di procedimento.

Articolo 29 Raggruppamento

Qualora due o più ricorsi presentati separatamente a norma dell’articolo 19 (Presentazione di un ricorso) abbiano in comune una questione di fatto o di diritto e siano motivate dagli stessi eventi o circostanze, le parti della controversia possono convenire di raggrupparli.

Articolo 30 Rinuncia agli atti

Se dopo la presentazione di un ricorso a norma della presente sezione l’investitore ricorrente non compie ulteriori atti nell’ambito del procedimento per 180 giorni consecutivi o per un altro periodo eventualmente concordato dalle parti della controversia, si ritiene che l’investitore abbia ritirato il proprio ricorso e abbia rinunciato agli atti del procedimento. Su richiesta della parte della controversia e dopo aver informato le parti della controversia, il tribunale arbitrale emette un’ordinanza con la quale prende atto di tale rinuncia. Una volta emessa l’ordinanza, l’autorità del tribunale cessa.

Articolo 31 Trasmissione degli atti

(1) Gli avvisi e gli altri atti relativi alle controversie a norma della presente sezione sono trasmessi all’Indonesia al seguente recapito:

Director General for Legal Affairs and International Treaties

Ministry of Foreign Affairs

Jl. Taman Pejambon No. 6

Jakarta 10110

INDONESIA

(2) Gli avvisi e gli altri atti relativi alle controversie a norma della presente sezione sono trasmessi alla Svizzera al seguente recapito:

Segreteria di Stato dell’economia SECO