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Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 29 pagine

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Promozione e la protezione reciproca degli investimenti. Acc. con Indonesia

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(b) il termine «autorità competenti» di cui al paragrafo 4 designa

(i) per l’Indonesia, il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato;

(ii) per la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato.

Capitolo II Protezione degli investimenti

Articolo 4 Trattamento degli investimenti

(1) Ciascuna Parte accorda agli investimenti degli investitori dell’altra Parte un trattamento giusto ed equo nonché piena protezione e sicurezza in conformità al presente articolo.

(2) Le Parti derogano all’obbligo del trattamento giusto ed equo di cui al paragrafo 1 qualora una misura o una serie di misure costituisca:

(a) un diniego di giustizia nei procedimenti penali, civili o amministrativi;

(b) una violazione fondamentale del principio del giusto processo, in particolare una violazione fondamentale dell’obbligo di trasparenza, nei procedimenti giudiziari e amministrativi;

(c) un comportamento manifestamente arbitrario;

(d) una discriminazione mirata per motivi manifestamente illeciti quali il genere, la razza o la fede; oppure

(e) un trattamento abusivo, come la coercizione, la costrizione e la vessazione.

(3) Su richiesta di una Parte, le Parti riesaminano il tenore dell’obbligo di accordare un trattamento giusto ed equo in base alla procedura di modifica di cui all’articolo 44 (Entrata in vigore, durata e denuncia), valutando in particolare se un trattamento diverso da quelli di cui al paragrafo 2 possa anch’esso costituire una violazione dell’obbligo di trattamento giusto ed equo.

(4) L’espressione «piena protezione e sicurezza» implica che ciascuna Parte adotti le misure ragionevolmente necessarie per garantire la protezione e la sicurezza degli investimenti.

(5) Nell’applicare l’obbligo del trattamento giusto ed equo il tribunale arbitrale può tener conto del fatto che una Parte abbia assunto per scritto un impegno specifico nei confronti di un investitore per indurlo a effettuare un investimento, tale da generare legittime aspettative, successivamente deluse da tale Parte, e sulle quali l’investitore ha fatto affidamento nel decidere se effettuare o mantenere detto investimento.

(6) Il solo fatto che una Parte agisca in maniera apparentemente incompatibile con le aspettative di un investitore non costituisce una violazione del presente articolo, anche se ciò dovesse comportare una perdita o un danno dell’investimento.