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Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 29 pagine

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Promozione e la protezione reciproca degli investimenti. Acc. con Indonesia

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(c) gli accordi esistenti o futuri che istituiscono una zona di libero scambio, un’unione doganale o un mercato comune e che prevedono che una Parte accordi un trattamento preferenziale agli investitori di Stati terzi, oppure

(d) gli accordi esistenti o futuri sulla doppia imposizione né altre convenzioni fiscali.

(4) Resta inteso che i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle procedure o ai meccanismi di risoluzione delle controversie internazionali previsti da altri accordi internazionali e non devono essere interpretati come una concessione agli investitori di procedure o meccanismi di risoluzione delle controversie diversi da quelli previsti al capitolo III (Risoluzione delle controversie), sezione uno (Risoluzione delle controversie tra una Parte e un investitore dell’altra Parte).

(5) Resta inteso che gli obblighi sostanziali contenuti in altri accordi internazionali sugli investimenti stipulati da una Parte non equivalgono di per sé al trattamento della nazione più favorita di cui ai paragrafi 1 e 2 e non possono pertanto dar luogo a una violazione del presente articolo, in assenza di misure concrete adottate o mantenute da tale Parte in conformità a tali obblighi.

Articolo 7 Espropriazioni

(1) Nessuna Parte espropria o nazionalizza un investimento di un investitore dell’altra Parte, direttamente o indirettamente, mediante misure che equivalgono a un’espropriazione o a una nazionalizzazione (qui di seguito denominate «espropriazione»), salvo nel caso in cui tale espropriazione sia effettuata:

(a) per motivi d’interesse pubblico;

(b) in modo non discriminatorio;

(c) previo rapido pagamento di un indennizzo adeguato ed effettivo in conformità ai paragrafi 3 e 4; e

(d) secondo il principio del giusto processo.

Il presente paragrafo è interpretato in conformità all’Allegato A sull’espropriazione.

(2) Su richiesta di un investitore, la misura di espropriazione o di valutazione è riesaminata da un’autorità giudiziaria o da un’altra autorità indipendente in conformità al procedimento previsto dalla legislazione della Parte che adotta la misura.

(3) L’indennizzo di cui al paragrafo 1 lettera (c):

(a) è versato senza indugio9;

9 Le Parti concordano che l’esecuzione di un versamento può essere subordinata al rispetto di eventuali procedure legali o amministrative.