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Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 29 pagine
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Promozione e la protezione reciproca degli investimenti. Acc. con Indonesia
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un investimento, compresi il nome e l’indirizzo del ricorrente, le disposizioni del presente Accordo che quest’ultimo ritiene violate, il rimedio richiesto, la stima dei danni subiti e le prove che il ricorrente è un investitore dell’altra Parte e possiede o controlla l’investimento in questione.
Articolo 18 Mediazione
(1) Se la controversia relativa a un investimento non può essere risolta mediante consultazioni, una parte della controversia può proporre all’altra di ricorrere a un procedimento non vincolante che preveda il coinvolgimento di terzi, come i buoni uffici, la conciliazione o la mediazione. Questo procedimento è avviato con una notifica scritta che una parte della controversia trasmette all’altra e necessita del consenso di entrambe le parti della controversia.
(2) Il procedimento descritto nel presente articolo può essere avviato da una parte della controversia soltanto entro 6 mesi dalla data in cui la Parte convenuta riceve la richiesta scritta di consultazioni.
(3) Le spese del procedimento descritto nel presente articolo sono sostenute dalle parti della controversia in ugual misura. Ciascuna di esse sostiene le proprie spese risultanti dalla sua partecipazione al procedimento.
Articolo 19 Presentazione di un ricorso
(1) Se una controversia relativa a un investimento non può essere risolta entro 12 mesi dalla data in cui la Parte convenuta riceve la richiesta scritta di consultazioni, l’investitore ricorrente può, salvo diversamente convenuto dalle parti della controversia, sottoporre la controversia, per conto proprio o per conto della sua impresa stabilita
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localmente , ai tribunali o ai tribunali amministrativi della Parte interessata o ad arbitrato internazionale. In quest’ultimo caso l’investitore può scegliere tra:
(a) la Convenzione CIRDI e il Regolamento d’arbitrato del CIRDI, a condizione che la parte convenuta e la Parte dell’investitore ricorrente abbiano aderito alla Convenzione CIRDI;
(b) il Meccanismo supplementare del CIRDI, a condizione che la Parte convenuta e la Parte dell’investitore ricorrente abbiano aderito alla Convenzione CIRDI;
(c) le Norme d’arbitrato UNICTRAL; oppure
(d) qualsiasi altra istituzione arbitrale o regolamento d’arbitrato, se le parti della controversia così convengono.
(2) In caso di incompatibilità tra le disposizioni del presente Accordo e le disposizioni del regolamento d’arbitrato applicabile, prevalgono le disposizioni del presente Accordo limitatamente all’incompatibilità.
(3) Ciascuna Parte acconsente a sottoporre ad arbitrato le controversie di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni della presente sezione, purché i requisiti per tale sottoposizione siano definiti nel presente articolo.
12 Resta inteso che un’impresa non può presentare un reclamo contro la Parte in cui è stabilita.