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Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 29 pagine
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Promozione e la protezione reciproca degli investimenti. Acc. con Indonesia
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parti della controversia o sia necessaria per accertare se tale arbitro abbia violato o possa violare il presente Allegato.
Indipendenza e imparzialità degli arbitri
(11) Gli arbitri sono indipendenti e imparziali. Agiscono con equità ed evitano di alimentare sospetti di irregolarità o parzialità.
(12) Gli arbitri non sono influenzati da interessi personali, pressioni esterne, considerazioni di ordine politico, dall’opinione pubblica, dalla lealtà verso una Parte o dal timore di critiche.
(13) Gli arbitri non contraggono obblighi, direttamente o indirettamente, né accettano vantaggi che potrebbero ostacolare o sembrare di ostacolo al corretto svolgimento delle loro funzioni.
(14) Gli arbitri non abusano della loro posizione nel tribunale arbitrale per promuovere interessi personali o privati. Evitano di creare l’impressione che altre persone si trovino in una posizione tale da poterli influenzare. Si adoperano per impedire o dissuadere altre persone dal pretendersi in una tale posizione.
(15) Gli arbitri provvedono affinché il loro comportamento o il loro giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità, passate o presenti, di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.
(16) Gli arbitri evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari che potrebbero influire sulla loro indipendenza o dare ragionevolmente adito a sospetti di irregolarità o di parzialità.
Obblighi in determinate situazioni
(17) Gli arbitri o ex arbitri evitano di alimentare il sospetto di essere o essere stati parziali nello svolgimento dei loro compiti o che possano beneficiare della decisione o della sentenza del tribunale arbitrale.
Obblighi di riservatezza
(18) Gli arbitri o ex arbitri non divulgano né utilizzano in alcun momento informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, salvo ai fini del procedimento stesso e se così previsto da disposizioni legali o costituzionali, e in nessun caso divulgano o utilizzano tali informazioni a vantaggio proprio o altrui o per ledere interessi di terzi.
(19) Gli arbitri non divulgano le sentenze del tribunale arbitrale prima della loro pubblicazione né interamente né parzialmente.
(20) Gli arbitri o ex arbitri non divulgano, in nessun momento, le discussioni intercorse in un tribunale arbitrale o l’opinione di un arbitro, salvo contrarie disposizioni legali o costituzionali.