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Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 29 pagine

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Promozione e la protezione reciproca degli investimenti. Acc. con Indonesia

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investimento, ma limitatamente alla surrogazione, mentre all’investitore è preclusa la possibilità di esercitare tali diritti nella misura della surrogazione.

(2) I diritti o i crediti surrogati o trasferiti non superano i diritti o i crediti originali di tale investitore.

Articolo 12 Diritto di legiferare

(1) Ai fini del presente Accordo, le Parti riaffermano il loro diritto di legiferare nei rispettivi territori per conseguire legittimi obiettivi politici, tra cui la tutela della salute pubblica, i servizi sociali, l’istruzione pubblica, la sicurezza, l’ambiente o la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati nonché la promozione e la tutela della diversità culturale.

(2) Resta inteso che il semplice fatto che una Parte legiferi, anche modificando la propria legislazione, in modo tale da incidere negativamente su un investimento o da interferire nelle aspettative di un investitore, comprese le sue aspettative di profitto, non costituisce una violazione di un obbligo previsto dal presente Accordo.

Articolo 13 Responsabilità sociale d’impresa

Ciascuna Parte incoraggia le persone giuridiche operanti nel proprio territorio o soggette alla propria giurisdizione a integrare volontariamente nelle rispettive politiche interne le norme, le linee guida e i principi internazionali riconosciuti in materia di responsabilità sociale d’impresa, sostenuti o approvati da tale Parte.

Articolo 14 Misure anticorruzione

(1) Prima o dopo la realizzazione di un investimento nel territorio di una Parte gli investitori dell’altra Parte e i loro investimenti non offrono, promettono né concedono, direttamente o tramite intermediari, qualsiasi indebito beneficio pecuniario o di altra natura, direttamente o tramite intermediari, a un pubblico ufficiale, per lui o per un terzo, affinché l’ufficiale o il terzo compia o si astenga dal compiere atti in relazione a doveri d’ufficio, per conseguire un qualsiasi favore in relazione a un investimento.

(2) Un investitore di una Parte e i suoi investimenti non si rendono complici, nel territorio dell’altra Parte, di un atto di cui al paragrafo 1, in particolare per istigazione o assistenza.

Capitelo III Risoluzione delle controversie