Progetto

Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 29 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 19Fedlex · Progetto

Promozione e la protezione reciproca degli investimenti. Acc. con Indonesia

«%ASFF_YYYY_ID»

(ii) il procedimento di revisione o annullamento è stato completato;

(b) nel caso di una sentenza definitiva emessa in conformità al Regolamento del meccanismo supplementare del CIRDI, delle Norme d’arbitrato UNICTRAL o delle regole d’arbitrato scelte in applicazione del paragrafo 1 (d) dell’articolo 19 (Presentazione del ricorso):

(i) sono trascorsi 90 giorni dalla data di emissione della sentenza senza che una parte della controversia abbia avviato un procedimento di revisione, revoca o annullamento della sentenza; oppure

(ii) un tribunale ha respinto o accettato un’istanza di revisione, revoca, o annullamento della sentenza e non c’è un ulteriore appello.

(6) Fatto salvo il paragrafo 5 e i procedimenti di revisione applicabili, le parti della controversia si attengono e si conformano senza indugio alla sentenza.

Articolo 27 Spese

(1) Il tribunale arbitrale può disporre che la parte soccombente si assuma le spese di procedimento. In casi eccezionali può ripartirle tra le parti della controversia qualora ritenga che una tale ripartizione sia giustificata dalle circostanze del caso. Le altre spese ragionevoli, comprese le spese di rappresentanza e di assistenza legale, sono sostenute dalla parte soccombente, salvo che il tribunale ritenga che una simile assunzione delle spese sia ingiustificata dalle circostanze del caso. Qualora il ricorso sia stato accolto soltanto parzialmente, la decisione relativa alle spese prevede una ripartizione proporzionale al numero o alla portata degli elementi che sono stati accolti.

(2) Il tribunale arbitrale garantisce che le decisioni relative alle spese siano motivate e inserite nella sentenza.

Articolo 28 Garanzia per le spese di procedimento

(1) Su richiesta di una parte della controversia, il tribunale arbitrale può disporre che qualsiasi parte della controversia che presenti un ricorso o una domanda riconvenzionale fornisca una garanzia per le spese di procedimento.

(2) Nel decidere se imporre a una parte della controversia il requisito della garanzia per le spese di procedimento, il tribunale arbitrale considera tutte le circostanze rilevanti, comprese

(a) la capacità di tale parte di conformarsi a una decisione sulle spese sfavorevole;

(b) la disponibilità di tale parte di conformarsi a una decisione sulle spese sfavorevole;

(c) l’impatto che la garanzia per le spese di procedimento può avere sulla capacità di tale parte della controversia di presentare un ricorso o una domanda riconvenzionale; e

(d) la condotta delle parti della controversia.

(3) Il tribunale arbitrale specifica tutti i requisiti rilevanti per fornire una garanzia per le spese di procedimento e fissa un termine massimo per conformarsi all’ordinanza.