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Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 29 pagine

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Promozione e la protezione reciproca degli investimenti. Acc. con Indonesia

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(4) Il consenso di cui al paragrafo 3 e la sottoposizione di una controversia ad arbitrato a norma della presente sezione devono soddisfare i requisiti:

(a) del capitolo II della Convenzione CIRDI (Della competenza dell’Ufficio) e del Meccanismo supplementare del CIRDI riguardanti il consenso scritto dalle parti della controversia,

(b) dell’articolo II della Convenzione di New York relativamente all’esistenza di un «accordo scritto».

(5) L’investitore ricorrente può sottoporre la propria controversia ad arbitrato a condizione che, cumulativamente:

(a) rivolga una richiesta scritta alla Parte convenuta informandola della sua intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato almeno 90 giorni prima della presentazione del ricorso, che contenga informazioni sulla base legale e fattuale della controversia relativa a un investimento specificate dall’investitore ricorrente nella sua richiesta di consultazioni e qualsiasi modifica alle informazioni ivi contenute;

(b) comunichi alla Parte convenuta, insieme al ricorso, il suo consenso a sottoporre la controversia ad arbitrato in conformità alle procedure definite nella presente sezione;

(c) non indichi nel suo ricorso misure diverse da quelle indicate nella richiesta di consultazioni;

(d) ritiri o sospenda qualsiasi procedimento corrente dinanzi a un organo giudiziario avviato a norma del diritto interno o internazionale in relazione a una misura che si presume costituisca una violazione e che forma oggetto del suo ricorso; e

(e) rinunci al suo diritto di presentare un ricorso o di avviare un procedimento dinanzi a un organo giudiziario avviato a norma del diritto interno o internazionale in relazione a una misura che si presume costituisca una violazione e che forma oggetto del suo ricorso.

Le lettere d ed e precedenti non si applicano ai rimedi giuridici ingiuntivi, dichiarativi o non pecuniari a condizione che l’azione sia intentata al solo scopo di preservare i diritti e gli interessi dell’investitore ricorrente o dell’impresa durante il procedimento d’arbitrato.

(6) Un ricorso può essere sottoposto ad arbitrato a norma del presente capitolo purché non sia già stata emessa una sentenza definitiva riguardante la stessa misura che si presume sia incompatibile con le disposizioni del capitolo II (Protezione degli investimenti) in una controversia sottoposta dall’investitore ricorrente a un altro tribunale arbitrale istituito a norma della presente sezione o di qualsiasi altro accordo contenente disposizioni sulla protezione degli investimenti.

(7) Se l’investitore non sottopone la controversia ad arbitrato internazionale a norma del paragrafo 1 entro 24 mesi dalla data in cui la Parte convenuta riceve la richiesta scritta di consultazioni, si ritiene che abbia ritirato la sua richiesta di consultazioni, nel qual caso non può più sottoporre la stessa controversia ad arbitrato internazionale