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Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 29 pagine
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Promozione e la protezione reciproca degli investimenti. Acc. con Indonesia
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(4) Se un arbitro nominato a norma del presente articolo si dimette o non è più in grado di svolgere la sua funzione, un successore è nominato allo stesso modo in cui è stato nominato l’arbitro originale. Il successore ha gli stessi poteri e diritti dell’arbitro uscente.
(5) Gli arbitri nominati a norma della presente sezione si conformano al Codice di condotta degli arbitri di cui all’Allegato B del presente Accordo.
Articolo 22 Diritto applicabile e interpretazione comune
(1) Il tribunale arbitrale costituito a norma dell’articolo 21 (Costituzione del tribunale arbitrale) statuisce sulle questioni controverse conformemente alle disposizioni del presente Accordo, interpretate secondo le norme applicabili del diritto internazionale. Può applicare altre regole di diritto internazionale e di diritto interno a seconda delle controversie sottopostegli.
(2) In caso di problemi d’interpretazione di una disposizione dell’Accordo, le Parti possono adottare un’interpretazione comune. Questa è vincolante per qualsiasi tribunale arbitrale costituito a norma del capitolo III del presente Accordo. Le Parti possono convenire che l’interpretazione comune sia vincolante a partire da una specifica data.
Articolo 23 Sede dell’arbitrato
Salvo diversamente convenuto dalle parti della controversia, il tribunale arbitrale stabilisce la sede dell’arbitrato in conformità al regolamento arbitrale applicabile, purché tale sede sia situata nel territorio di uno Stato che è parte della Convenzione di New York.
Articolo 24 Procedimento d’arbitrato
(1) Se sono sollevate obiezioni preliminari su questioni di giurisdizione o di ammissibilità, il tribunale arbitrale le risolve prima di entrare nel merito della controversia.
(2) La Parte convenuta può, entro e non oltre 45 giorni dalla costituzione del tribunale arbitrale, sollevare un’obiezione preliminare per l’esclusione di un ricorso a norma dell’articolo 15 (Campo d’applicazione dell’Accordo). Può anche obiettare che il ricorso è altrimenti al di fuori della giurisdizione o della competenza del tribunale arbitrale, o sollevare qualsiasi altra obiezione, ad esempio che il ricorso sia futile o manifestamente infondato, anche se i fatti addotti sono considerati veri. La Parte convenuta espone nel modo più preciso possibile i motivi dell’obiezione che solleva. Quanto precede non pregiudica il diritto della Parte convenuta di sollevare una tale obiezione in una fase successiva del procedimento.
(3) Il tribunale arbitrale esamina tali obiezioni in via preliminare, separatamente dal merito del ricorso. Alle parti della controversia sono accordate ragionevoli opportunità di presentare al tribunale arbitrale i loro punti di vista e le loro osservazioni. Se il tribunale arbitrale statuisce che il ricorso non rientra nell’articolo 15 (Campo d’applicazione dell’Accordo) o che esula della sua giurisdizione o competenza o in presenza di qualsiasi altra obiezione, esso emette una decisione o sentenza corrispondente.