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Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 29 pagine

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Promozione e la protezione reciproca degli investimenti. Acc. con Indonesia

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(g) indennità di partenza dei dipendenti, oppure

(h) fiscalità.

(4) Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica i diritti e gli obblighi dei membri del Fondo monetario internazionale in virtù dello Statuto del Fondo monetario internazionale, compresa l’adozione di misure di cambio conformi allo Statuto del Fondo monetario internazionale.

(5) Un trasferimento è eseguito «senza indugio» se è stato effettuato entro il termine normalmente richiesto per l’adempimento delle formalità di trasferimento imposte dalla banca centrale e dalle altre autorità competenti di una Parte. Tale termine inizia a decorrere il giorno in cui la domanda di trasferimento è presentata e non può in nessun caso superare i due mesi. Le formalità di trasferimento si applicano senza discriminazioni agli investitori.

Art. 10 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

(1) Se una Parte incorre o rischia di incorrere in gravi difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna o se, in circostanze eccezionali, i pagamenti e i movimenti di capitali causano o minacciano di causare gravi difficoltà di gestione macroeconomica, in particolare per quanto riguarda le politiche monetarie e dei tassi di cambio, essa può adottare o mantenere restrizioni ai pagamenti o ai movimenti di capitali relativi agli investimenti.

(2) Le restrizioni adottate o mantenute a norma del paragrafo 1:

(a) sono conformi allo Statuto del Fondo monetario internazionale;

(b) non ledono inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari dell’altra Parte;

(c) non sono superiori a quanto necessario per affrontare le circostanze descritte al paragrafo 1;

(d) hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente con il migliorare della situazione specificata al paragrafo 1;

(e) sono applicate in base al trattamento nazionale;

(f) garantiscono che l’altra Parte sia trattata come qualsiasi parte terza;

(g) non riguardano i pagamenti o i trasferimenti relativi alle operazioni correnti, salvo che l’introduzione di tali misure sia conforme alle procedure previste dallo Statuto del Fondo monetario internazionale.

Articolo 11 Surrogazione

(1) Qualora una Parte o un’agenzia, un’istituzione, un ente governativo o una società da essa designata, effettui un pagamento in virtù di una garanzia, di un contratto di assicurazione o di una qualsiasi altra forma indennitaria contro i rischi non commerciali per un investimento di uno dei suoi investitori, l’altra Parte, nel cui territorio è stato effettuato l’investimento, riconosce la surrogazione o il trasferimento di qualsiasi diritto che l’investitore avrebbe avuto in virtù del presente Accordo in relazione a tale