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Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 29 pagine

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Promozione e la protezione reciproca degli investimenti. Acc. con Indonesia

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(4) Il tribunale arbitrale statuisce senza indugio su qualsiasi obiezione preliminare sollevata a norma del presente articolo. Sospende tutti i procedimenti di merito ed emette una decisione o sentenza motivata sull’obiezione entro 150 giorni dalla data della richiesta. Se una parte della controversia richiede un’udienza, il tribunale arbitrale può tuttavia disporre di altri 30 giorni per emettere la sua decisione o sentenza. A prescindere dal fatto che l’udienza sia stata richiesta, il tribunale arbitrale può, in presenza di circostanze straordinarie accertate, rinviare la sua decisione o sentenza per un breve periodo di tempo supplementare, che non può superare i 30 giorni.

Articolo 25 Protezione diplomatica

Nessuna Parte concede protezione diplomatica o presenta un ricorso internazionale in relazione a una controversia che uno dei suoi investitori e l’altra Parte hanno concordato di sottoporre o hanno sottoposto ad arbitrato a norma della presente sezione, salvo che l’altra Parte non si conformi alla sentenza emessa in relazione alla controversia. Ai fini del presente paragrafo, la protezione diplomatica non comprende gli scambi diplomatici informali destinati unicamente a facilitare la composizione della controversia.

Articolo 26 Sentenze

(1) Se emette una sentenza definitiva sfavorevole alla Parte convenuta, il tribunale arbitrale può accordare unicamente, in forma separata o congiunta:

(a) un risarcimento finanziario e ogni interesse applicabile; e

(b) la restituzione dei beni, nel qual caso la sentenza autorizza la Parte convenuta a versare un risarcimento finanziario che rappresenti l’equo valore di mercato del bene al momento immediatamente precedente l’espropriazione o prima del momento in cui questa divenisse nota, se anteriore, al posto della restituzione, e ogni interesse applicabile.

(2) Il tribunale arbitrale può anche assegnare le spese di procedimento nonché le spese di rappresentanza e di assistenza legale a norma della presente sezione e alle regole d’arbitrato applicabili.

(3) Il tribunale arbitrale non riconosce risarcimenti di carattere punitivo.

(4) La sentenza è vincolante e non può essere oggetto di un meccanismo di revisione diverso da quelli previsti dalla Convenzione CIRDI o da qualsiasi altro regolamento arbitrale applicabile su cui è basato il procedimento d’arbitrato scelto dall’investitore.

(5) L’investitore ricorrente può chiedere l’esecuzione della sentenza finale soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) nel caso di una sentenza definitiva emessa in conformità alla Convenzione CIRDI, vale a dire se:

(i) sono trascorsi 120 giorni dalla data di emissione della sentenza senza che una parte della controversia ne abbia chiesto la revisione o l’annullamento; oppure