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Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 29 pagine
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Promozione e la protezione reciproca degli investimenti. Acc. con Indonesia
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(b) semplificando le procedure per le domande e approvazioni di investimento;
(c) promuovendo la divulgazione di informazioni sugli investimenti, comprese le norme, i regolamenti, le politiche e le procedure di investimento; e
(d) stabilendo un meccanismo per quanto possibile adeguato per fornire assistenza e servizi di consulenza agli investitori, compresa la semplificazione di licenze e permessi operativi.
(2) Nel rispetto delle proprie leggi e regolamentazioni, le attività di cooperazione di cui al paragrafo 1 lettera d possono essere basate su accordi o intese preesistenti in materia di cooperazione economica.
(3) Nessuna disposizione del presente articolo è interpretata nel senso di pregiudicare un obbligo sancito dalle disposizioni del capitolo II (Protezione degli investimenti) né essere soggetta a o altrimenti influenzare un procedimento di risoluzione delle controversie secondo il presente Accordo.
Articolo 44 Entrata in vigore, durata e denuncia
(1) Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricevimento, per via diplomatica, della seconda notifica che conferma che entrambe le Parti hanno soddisfatto i requisiti legali per l’entrata in vigore di accordi internazionali.
(2) Fatto salvo l’articolo 2 (Campo d’applicazione dell’Accordo), un ricorso può essere presentato conformemente alle disposizioni dell’accordo del 6 febbraio 1974 tra il Governo della Confederazione svizzera e il governo della Repubblica di Indonesia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, la cui risoluzione è avvenuta l’8 aprile 2016 (di seguito denominato «Accordo precedente»), in conformità alle norme e alle procedure stabilite nell’Accordo precedente e a condizione che non sia trascorso più di un anno dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.
(3) Il presente Accordo può essere modificato per scritto di comune intesa tra le Parti. Le eventuali modifiche entrano in vigore secondo la stessa procedura giuridica di cui al paragrafo 1.
(4) Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di 10 (dieci) anni e continua a rimanerlo, salvo che, in qualsiasi momento successivo alla scadenza del periodo iniziale di 10 (dieci) anni, una delle Parti notifichi per scritto all’altra Parte di volerlo denunciare. La notifica di denuncia diviene effettiva un anno dopo essere stata ricevuta dall’altra Parte.
(5) Per quanto riguarda gli investimenti effettuati prima della data in cui la notifica scritta di denuncia del presente Accordo diviene effettiva, le disposizioni del presente Accordo continuano a valere per un periodo di altri 10 (dieci) anni.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai propri Governi, hanno firmato il presente Accordo.