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Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 29 pagine

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Promozione e la protezione reciproca degli investimenti. Acc. con Indonesia

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(f) contratti «chiavi in mano», di costruzione, di gestione, di produzione, di concessione, di condivisione dei proventi e altri contratti simili;

(g) licenze, autorizzazioni, permessi e da diritti simili concessi in conformità alle leggi di una Parte;4 e

(h) altri beni materiali o immateriali, mobili o immobili, e i relativi diritti di proprietà come leasing, ipoteche e pegni.

Il termine «investimento» non comprende le ordinanze e le sentenze emesse nel contesto di un’azione giudiziaria o amministrativa né le sentenze arbitrali emesse in procedimenti arbitrali.

Ai fini della suddetta definizione di «investimento», qualsiasi rendimento investito è considerato un investimento e nessun cambiamento nella forma in cui gli averi sono investiti o reinvestiti influisce sul loro carattere di investimenti.

(7) per «investitore» si intende:

(a) una persona fisica che, in conformità alla legislazione di una Parte, è un cittadino di tale Parte, o

(b) una persona giuridica, comprese le società, le imprese, i partenariati o altre organizzazioni, che è costituita o altrimenti organizzata in conformità alla legislazione di tale Parte e che ha la propria sede, nonché le proprie attività economiche effettive, nel territorio di tale Parte;

che ha effettuato un investimento;

(8) per «impresa stabilita localmente» si intende un’impresa posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da un investitore di una Parte e stabilita nel territorio dell’altra Parte. Un’impresa è

(a) posseduta da persone fisiche o imprese di una Parte se oltre il 50 per cento del suo capitale proprio è di piena proprietà di persone fisiche o imprese di tale Parte;

(b) controllata da persone fisiche o imprese di una Parte se tali persone fisiche o imprese hanno la facoltà di nominare la maggioranza dei suoi dirigenti o se sono legalmente abilitate a dirigerne le attività.

(9) per «Convenzione di New York» si intende la Convenzione delle Nazioni Unite per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, conclusa a New York il 10 giugno 1958;

4 Il fatto che un particolare tipo di licenza, autorizzazione, permesso o altro strumento simile (compresa una concessione, nella misura in cui ha la natura di tale strumento) possegga o meno le caratteristiche di un investimento dipende da fattori quali la natura e la portata dei diritti che la legge della Parte conferisce al titolare. Gli strumenti che non posseggono le caratteristiche di un investimento non creano diritti protetti dalla legge della Parte. Resta inteso che quanto precede non pregiudica la questione se gli attivi associati a questi strumenti posseggano le caratteristiche di un investimento.