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Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 29 pagine

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Promozione e la protezione reciproca degli investimenti. Acc. con Indonesia

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Allegato B

Codice di condotta degli arbitri

Responsabilità procedimentali

(1) Gli arbitri evitano qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità, sono indipendenti e imparziali, evitano i conflitti d’interesse diretti e indiretti e osservano norme di condotta rigorose, in modo da garantire l’integrità e l’imparzialità del processo di risoluzione delle controversie. Gli ex arbitri rispettano gli obblighi di cui ai paragrafi 17, 18 e 20.

Obblighi di dichiarazione

(2) Prima di essere nominato arbitro secondo le disposizioni del presente Accordo, ciascun candidato dichiara ogni interesse, relazione e fatto che potrebbe influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o ragionevolmente dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A questo scopo il candidato deve compiere tutti gli sforzi ragionevoli per venire a conoscenza dell’esistenza di eventuali interessi, relazioni e fatti.

(3) In seguito alla nomina, ciascun arbitro continua a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli eventuali interessi, relazioni o fatti di cui al paragrafo 2 e li dichiara per scritto alle parti della controversia. L’obbligo di dichiarazione è un dovere permanente che impone all’arbitro di dichiarare ogni interesse, relazione e fatto suscettibile di sorgere in qualsiasi fase del procedimento.

Esecuzione dei doveri degli arbitri

(4) Gli arbitri si conformano alle disposizioni del capitolo III (Risoluzione delle controversie) e alle regole di procedimento applicabili.

(5) Una volta nominati, gli arbitri espletano interamente e sollecitamente i propri compiti nel corso dell’intero procedimento, con equità e diligenza.

(6) Nessun arbitro può rifiutare ad altri arbitri la possibilità di partecipare a tutti gli aspetti del procedimento.

(7) Gli arbitri non oltrepassano le richieste delle parti della controversia né delegano a terzi i loro doveri decisionali.

(8) Gli arbitri adottano tutti gli opportuni provvedimenti per garantire che i loro assistenti e il loro personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 18, 19 e 20 e che le rispettino.

(9) Una volta costituito il tribunale arbitrale, gli arbitri non intrattengono contatti ex parte relativi al procedimento.

(10) Gli arbitri non comunicano questioni riguardanti violazioni reali o potenziali da parte di un altro arbitro, salvo che la comunicazione non sia rivolta ad entrambe le