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Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 29 pagine
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Promozione e la protezione reciproca degli investimenti. Acc. con Indonesia
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Allegato B
Codice di condotta degli arbitri
Responsabilità procedimentali
(1) Gli arbitri evitano qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità, sono indipendenti e imparziali, evitano i conflitti d’interesse diretti e indiretti e osservano norme di condotta rigorose, in modo da garantire l’integrità e l’imparzialità del processo di risoluzione delle controversie. Gli ex arbitri rispettano gli obblighi di cui ai paragrafi 17, 18 e 20.
Obblighi di dichiarazione
(2) Prima di essere nominato arbitro secondo le disposizioni del presente Accordo, ciascun candidato dichiara ogni interesse, relazione e fatto che potrebbe influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o ragionevolmente dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A questo scopo il candidato deve compiere tutti gli sforzi ragionevoli per venire a conoscenza dell’esistenza di eventuali interessi, relazioni e fatti.
(3) In seguito alla nomina, ciascun arbitro continua a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli eventuali interessi, relazioni o fatti di cui al paragrafo 2 e li dichiara per scritto alle parti della controversia. L’obbligo di dichiarazione è un dovere permanente che impone all’arbitro di dichiarare ogni interesse, relazione e fatto suscettibile di sorgere in qualsiasi fase del procedimento.
Esecuzione dei doveri degli arbitri
(4) Gli arbitri si conformano alle disposizioni del capitolo III (Risoluzione delle controversie) e alle regole di procedimento applicabili.
(5) Una volta nominati, gli arbitri espletano interamente e sollecitamente i propri compiti nel corso dell’intero procedimento, con equità e diligenza.
(6) Nessun arbitro può rifiutare ad altri arbitri la possibilità di partecipare a tutti gli aspetti del procedimento.
(7) Gli arbitri non oltrepassano le richieste delle parti della controversia né delegano a terzi i loro doveri decisionali.
(8) Gli arbitri adottano tutti gli opportuni provvedimenti per garantire che i loro assistenti e il loro personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 18, 19 e 20 e che le rispettino.
(9) Una volta costituito il tribunale arbitrale, gli arbitri non intrattengono contatti ex parte relativi al procedimento.
(10) Gli arbitri non comunicano questioni riguardanti violazioni reali o potenziali da parte di un altro arbitro, salvo che la comunicazione non sia rivolta ad entrambe le