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Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 29 pagine
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Promozione e la protezione reciproca degli investimenti. Acc. con Indonesia
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Articolo 38 Rifiuto di accordare benefici
(1) Una Parte può negare i benefici del presente Accordo a un investitore dell’altra Parte che è una persona giuridica dell’altra Parte e ai suoi investimenti se tale persona giuridica è posseduta o controllata da una parte terza o della Parte che nega i benefici del presente Accordo e non svolge attività commerciali sostanziali nel territorio dell’altra Parte.
(2) Una Parte può negare i benefici del presente Accordo a un investitore dell’altra Parte che è una persona giuridica dell’altra Parte e ai suoi investimenti se tale persona giuridica è posseduta o controllata da una parte terza o da un suo cittadino nei confronti del quale la prima Parte adotta o mantiene misure di salvaguardia della pace e della sicurezza internazionale che vietano le transazioni con tale persona giuridica o che risulterebbero violate o aggirate se i benefici del presente Accordo fossero accordati a tale persona giuridica o ai suoi investimenti.
Articolo 39 Trasparenza
(1) Ciascuna Parte pubblica senza indugio o rende altrimenti accessibili al pubblico le proprie leggi, regolamenti e accordi internazionali che possono influire sugli investimenti degli investitori dell’altra Parte.
(2) Ciascuna Parte è tenuta, su richiesta dell’altra Parte ed entro un termine ragionevole, a rispondere alle domande specifiche formulate dall’altra Parte e a fornirle le informazioni richieste in merito alle questioni di cui al paragrafo 1.
Articolo 40 Pubblicazione di informazioni
(1) Fatto salvo l’articolo 5 (Trattamento nazionale), una Parte può chiedere a un investitore dell’altra Parte, o al suo investimento, di fornirle informazioni relative a tale investimento a fini unicamente informativi o statistici. La Parte tutela le informazioni riservate o protette da qualsiasi divulgazione che possa pregiudicare la posizione competitiva dell’investitore o del suo investimento. Nessuna disposizione del presente paragrafo è interpretata in modo da impedire a una Parte di ottenere o divulgare in altro modo informazioni in relazione all’applicazione equa e in buona fede della propria legislazione.
(2) Nessuna disposizione del presente Accordo costringe le Parti a fornire informazioni confidenziali la cui divulgazione potrebbe ostacolare l’applicazione della legge o essere altrimenti contraria all’interesse pubblico o pregiudicare gli interessi commerciali legittimi di singole imprese, pubbliche o private.
Articolo 41 Eccezioni generali
Fermo restando che tali misure non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile nei confronti dell’altra Parte o dei suoi investitori in condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata agli investimenti degli investitori dell’altra Parte nel territorio di una Parte, nessuna disposizione del presente Accordo è interpretata nel senso di impedire alle Parti di adottare o di applicare misure: