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Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 29 pagine

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Promozione e la protezione reciproca degli investimenti. Acc. con Indonesia

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(a) volte a tutelare la morale pubblica o a mantenere l’ordine pubblico13;

(b) volte a tutelare la vita o la salute umana, degli animali o delle piante;

(c) volte a garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente Accordo, comprese quelle relative alla

(i) prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;

(ii) tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonché alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche;

(iii) sicurezza;

(d) imposte per tutelare il patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico; oppure

(e) relative alla conservazione di risorse naturali esauribili, se tali misure sono rese efficaci in combinazione con restrizioni alla produzione o al consumo interno.

Articolo 42 Misure prudenziali

(1) Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce a una Parte di adottare o mantenere misure non discriminatorie in materia di servizi finanziari per motivi prudenziali14, tra cui:

(a) la tutela degli investitori, dei depositanti, di coloro che detengono o richiedono polizze, dei partecipanti ai mercati finanziari e delle persone nei confronti delle quali un’istituzione finanziaria ha un obbligo fiduciario;

(b) la salvaguardia dell’integrità e della stabilità del sistema finanziario delle Parti.

(2) Le misure adottate da una Parte a norma del paragrafo 1 non possono essere utilizzate come mezzo per aggirare gli impegni o gli obblighi della Parte assunti a norma del presente Accordo.

Articolo 43 Promozione e facilitazione degli investimenti

(1) Nel rispetto delle proprie leggi e regolamentazioni, ciascuna Parte si impegna a cooperare per facilitare gli investimenti tra le Parti, anche:

(a) creando le condizioni quadro necessarie per ogni forma di investimento;

13 L’eccezione in materia di ordine pubblico può essere invocata esclusivamente qualora uno degli interessi fondamentali della società sia esposto a un rischio reale e sufficientemente grave.

14 Le Parti convengono che l’espressione «motivi prudenziali» comprende la salvaguardia della sicurezza, della solidità, dell’integrità o della responsabilità finanziaria dei prestatori di servizi finanziari nonché la sicurezza e l’integrità finanziaria e operativa dei sistemi di pagamento e di compensazione.