Progetto

Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 29 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto

Promozione e la protezione reciproca degli investimenti. Acc. con Indonesia

«%ASFF_YYYY_ID»

Capitolo I Definizioni e campo d’applicazione

Articolo 1 Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

(1) per «valuta liberamente convertibile» si intende qualsiasi valuta ampiamente negoziata sui mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzata per le transazioni internazionali;

(2) per «CIRDI» si intende il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti;

(3) per «Regolamento del meccanismo supplementare del CIRDI» si intende il Regolamento che disciplina il Meccanismo supplementare per la gestione dei procedimenti da parte del Segretariato del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti, nella sua versione modificata e in vigore il 10 aprile 2006;

(4) per «Regolamento d’arbitrato del CIRDI» si intende il Regolamento procedurale per i procedimenti arbitrali (Regolamento d’arbitrato), nella sua versione modificata e in vigore il 10 aprile 2006;

(5) per «Convenzione CIRDI» si intende la Convenzione delle Nazioni Unite per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d’altri Stati, conclusa a Washington il 18 marzo 1965;

(6) per «investimento» si intende qualunque tipo di attività, di proprietà diretta o indiretta o sotto il controllo diretto o indiretto dell’investitore, che possegga le caratteristiche di un investimento, compresa una certa durata e altre caratteristiche come l’impegno di capitali o di altre risorse, l’aspettativa di guadagno o utili o l’assunzione di un rischio. Gli investimenti possono assumere diverse forme, tra cui quella di:

(a) un’impresa;

(b) azioni e altre forme di partecipazione al capitale di un’impresa;

(c) obbligazioni, anche non garantite, e altri strumenti di debito e prestito1,2

(d) diritti di proprietà intellettuale;

(e) crediti monetari e diritti a una prestazione contrattuale in relazione a un’impresa e aventi un valore finanziario;3

1 Alcune forme di debito, come le obbligazioni, garantite o non garantite, e le cambiali a lungo termine, sono più suscettibili di possedere le caratteristiche di un investimento, mentre altre forme di debito, come i crediti di pagamento derivanti dalla vendita di beni o servizi, lo sono di meno.

2 Un prestito accordato da una Parte all’altra Parte non è un investimento.

3 Resta inteso che il termine «investimento» non comprende i crediti liquidi derivanti esclusivamente: (a) da contratti commerciali per la vendita di beni o servizi, oppure (b) dalla concessione di crediti in relazione a tali contratti commerciali.