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Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 29 pagine
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Promozione e la protezione reciproca degli investimenti. Acc. con Indonesia
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Holzikofenweg 36
3003 Berna
SVIZZERA
Sezione 2 Risoluzione delle controversie tra le parti
Articolo 32 Campo d’applicazione
La presente sezione si applica alla risoluzione delle controversie tra le Parti risultanti dall’interpretazione o dall’applicazione delle disposizioni del presente Accordo.
Articolo 33 Consultazioni
(1) Ciascuna Parte può richiedere per scritto consultazioni sull’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo. Per quanto possibile, le controversie tra le Parti sull’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo sono risolte amichevolmente mediante consultazioni.
(2) Salvo diversamente convenuto dalle Parti, se una controversia non è risolta amichevolmente entro 6 mesi dalla data in cui le consultazioni sono state richieste per scritto, ciascuna Parte può sottoporla a un tribunale arbitrale costituito a norma della presente sezione o, previo accordo tra le Parti, a qualsiasi altro tribunale internazionale.
Articolo 34 Costituzione di un tribunale arbitrale
(1) Il procedimento d’arbitrato è avviato su notifica scritta rivolta da una Parte (di seguito denominata «Parte attrice») all’altra Parte (di seguito denominata «Parte convenuta») attraverso i canali diplomatici. La notifica indica la misura specifica e fornisce dettagli sulla base fattuale e giuridica del ricorso (comprese le disposizioni del presente Accordo da sottoporre al tribunale arbitrale) sufficienti a illustrare chiaramente il problema.
(2) Ciascuna Parte nomina un arbitro. Gli arbitri così nominati nominano un presidente, che deve essere cittadino di una parte terza che intrattenga relazioni diplomatiche con entrambe le Parti. Se una Parte omette di farlo e se entro due mesi dalla richiesta d’arbitrato non dà seguito all’invito di procedere rivoltole dall’altra Parte, l’arbitro è nominato, su richiesta di quest’ultima Parte, dal segretario generale del CIRDI. Se entro due mesi dalla loro nomina gli arbitri non si accordano sulla scelta del presidente, quest’ultimo è nominato, su richiesta di una delle Parti, dal segretario generale del CIRDI.
(3) Se il segretario generale del CIRDI è impossibilitato a svolgere tale funzione o è cittadino di una delle Parti, il presidente della Corte internazionale di giustizia agisce in qualità di autorità con potere di nomina. Se il presidente della Corte internazionale di giustizia è impossibilitato a svolgere tale funzione o è cittadino di una delle Parti, le nomine sono effettuate dal vicepresidente, e se quest’ultimo è impossibilitato o è