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Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 29 pagine

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Promozione e la protezione reciproca degli investimenti. Acc. con Indonesia

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misura fiscale, le autorità competenti della Parte convenuta possono chiedere consultazioni con le autorità competenti dell’altra Parte non appena ricevono la notifica dell’investitore di cui all’articolo 19 (Presentazione di un ricorso). Le autorità competenti delle Parti si consultano per determinare se la misura fiscale costituisca un’espropriazione secondo l’articolo 7 (Espropriazione) o se l’articolo 9 (Trasferimenti) sia stato violato. Qualsiasi tribunale costituito a norma del capitolo III, sezione uno (Risoluzione delle controversie tra una Parte e un investitore dell’altra Parte) per esaminare le misure fiscali è vincolato dalla decisione delle autorità competenti in conformità al presente paragrafo.

Se le autorità competenti delle Parti non sono in grado di determinare se l’articolo 9 (Trasferimenti) sia stato violato o se la misura fiscale costituisca un’espropriazione secondo l’articolo 7 (Espropriazione), entro 360 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni da parte della Parte estranea alla controversia, l’investitore può sottoporre il proprio ricorso ad arbitrato a norma dell’articolo 19 (Presentazione di un ricorso).

(5) Nel determinare se una misura fiscale costituisca un’espropriazione occorre tenere conto delle seguenti considerazioni:

(a) l’imposizione di tasse non costituisce generalmente un’espropriazione. La semplice introduzione di nuove misure fiscali o il prelievo di tasse in più di una giurisdizione in relazione a un investimento non costituisce di per sé un’espropriazione;

(b) le attività d’esecuzione delle leggi fiscali, compreso il sequestro di proprietà per la riscossione di imposte, non costituiscono generalmente un’espropriazione;

(c) le misure fiscali coerenti con le politiche, i principi e le pratiche fiscali internazionalmente accettate non costituiscono generalmente un’espropriazione. In particolare, le misure fiscali volte a prevenire l’evasione o l’elusione fiscale non devono essere considerate espropriative, e

(d) le misure fiscali applicate su base non discriminatoria, diversamente da quelle rivolte agli investitori di una particolare nazionalità o a singoli contribuenti specifici, non possono costituire un’espropriazione. Una misura fiscale non costituisce un’espropriazione se vigeva già al momento dell’investimento e se le informazioni a suo riguardo erano già state pubblicate o rese altrimenti accessibili al pubblico.

(6) Nessuna disposizione del presente Accordo incide sui diritti e sugli obblighi delle Parti derivanti da una convenzione fiscale. In caso di incompatibilità tra il presente Accordo e una tale convenzione fiscale, quest’ultima prevale limitatamente all’incompatibilità. Spetta esclusivamente alle autorità competenti in virtù di tale convenzione determinare se esista un’incompatibilità tra il presente Accordo e detta convenzione.

(7) Ai fini del presente articolo:

(a) il termine «convenzione fiscale» di cui al paragrafo 6 designa una convenzione finalizzata a evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali in materia fiscale; e