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Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 29 pagine
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Promozione e la protezione reciproca degli investimenti. Acc. con Indonesia
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Sezione 1 Risoluzione delle controversie tra una parte e un investitore dell`altra parte
Articolo 15 Campo d’applicazione
(1) La presente sezione si applica alle controversie tra una Parte e un investitore dell’altra Parte («parti della controversia») concernenti una presunta violazione di una disposizione del presente Accordo ad opera della prima che comporta una perdita o un danno per l’investitore (di seguito «controversia relativa a un investimento»).
(2) La presente sezione non si applica alle controversie relative a un investimento sorte prima della data di entrata in vigore del presente Accordo.
(3) Una persona fisica di nazionalità o cittadinanza di una Parte non può presentare un ricorso contro tale Parte.
(4) Una persona giuridica di una Parte e le sue filiali non possono presentare un ricorso contro l’altra Parte in virtù della presente sezione se tale persona giuridica è di proprietà o è controllata da un investitore di una parte terza con la quale l’altra Parte non intrattiene relazioni diplomatiche.
Articolo 16 Trasparenza del procedimento d’arbitrato
(1) Fatto salvo il paragrafo 2, la Parte convenuta rende pubblicamente accessibili tutte le decisioni e sentenze del tribunale arbitrale.
(2) Ogni informazione esplicitamente designata come confidenziale trasmessa al tribunale arbitrale o alle parti della controversia è protetta contro la divulgazione.
(3) La parti della controversia che intendono utilizzare informazioni confidenziali in un’udienza ne devono informare il tribunale arbitrale. Quest’ultimo adotta le misure necessarie per impedirne la divulgazione.
(4) Le udienze del tribunale arbitrale si svolgono a porte chiuse per la durata di qualsiasi discussione di informazioni confidenziali. Altrimenti le udienze sono aperte al pubblico, salvo diversamente convenuto dalle parti della controversia.
(5) Il tribunale arbitrale non può imporre a una parte della controversia di rivelare informazioni commerciali confidenziali o altre informazioni confidenziali la cui divulgazione impedirebbe l’applicazione della legge o sarebbe comunque contraria agli interessi di sicurezza della Parte convenuta o pregiudicherebbe i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private.
Articolo 17 Consultazioni
(1) In presenza di una controversia relativa a un investimento, le parti della controversia si sforzano inizialmente di risolverla amichevolmente mediante consultazioni. Tali consultazioni sono avviate attraverso una notifica scritta rivolta dall’investitore ricorrente alla Parte convenuta.
(2) Al fine di risolvere la controversia mediante consultazioni, la notifica scritta è corredata di informazioni sulla base giuridica e fattuale della controversia relativa a