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Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 29 pagine

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Promozione e la protezione reciproca degli investimenti. Acc. con Indonesia

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(7) La constatazione di una violazione di un’altra disposizione del presente Accordo o di un altro accordo internazionale non costituisce una violazione del presente articolo.

Articolo 5 Trattamento nazionale

(1) Nel proprio territorio ciascuna Parte accorda agli investimenti degli investitori dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che accorda, in circostanze simili7, agli investimenti dei propri investitori.8

(2) Nel proprio territorio ciascuna Parte accorda agli investitori dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che accorda, in circostanze simili, ai propri investitori per quanto riguarda la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’incremento o l’alienazione dei loro investimenti.

(3) Resta inteso che nel caso di un governo regionale il trattamento che una Parte è tenuta ad accordare a norma dei paragrafi 1 e 2 è un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che tale governo regionale accorda, in circostanze simili, agli investitori della propria Parte e ai loro investimenti.

Articolo 6 Trattamento della nazione più favorita

(1) Nel proprio territorio ciascuna Parte accorda agli investimenti degli investitori dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che accorda, in circostanze simili, agli investimenti degli investitori di qualsiasi parte terza.

(2) Nel proprio territorio ciascuna Parte accorda agli investitori dell’altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che accorda, in circostanze simili, agli investitori di qualsiasi parte terza per quanto riguarda la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’incremento o l’alienazione dei loro investimenti.

(3) Il trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 non concerne:

(a) gli accordi di investimento bilaterali o regionali esistenti che sono stati firmati o sono entrati in vigore prima dell’entrata in vigore del presente Accordo;

(b) gli accordi con una parte terza della stessa regione geografica volti a promuovere la cooperazione regionale economica, sociale, industriale, monetaria o occupazionale nel contesto di progetti specifici;

7 Resta inteso che per decidere se il trattamento è accordato in «circostanze simili» ai sensi dell’art. 5 (Trattamento nazionale) o dell’art. 6 (Trattamento della nazione più favorita) occorre considerare l’insieme delle circostanze, compreso il settore economico o commerciale interessato e se il trattamento in questione distingue gli investimenti in base a legittimi obiettivi di benessere pubblico.

8 Resta inteso che il presente articolo non si applica alle misure relative all’alienazione di un investimento se gli investitori stranieri sono stati informati, al momento o durante la registrazione del loro investimento, che il loro investimento sarà alienato in un momento successivo, in conformità al diritto interno della Parte ospitante.