Progetto
Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 29 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 16Fedlex · Progetto
Promozione e la protezione reciproca degli investimenti. Acc. con Indonesia
«%ASFF_YYYY_ID»
a norma del paragrafo 1. Questo periodo può essere prolungato se prima della sua scadenza le parti della controversia così convengono per scritto.
(8) Il consenso delle Parti di sottoporre una controversia ad arbitrato a norma del paragrafo 1, conformemente alle disposizioni della presente sezione, è subordinato alla condizione che la controversia relativa a un investimento sia sottoposta entro 5 anni dalla data in cui l’investitore ricorrente è venuto a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente venire a conoscenza, della violazione di una disposizione del presente Accordo la quale comporta una perdita o un danno per l’investitore ricorrente o per il suo investimento. Questo periodo può essere prolungato se prima della sua scadenza le parti della controversia così convengono per scritto.
Articolo 20 Finanziamento ad opera di un terzo
(1) Le parti della controversia che beneficiano di un finanziamento ad opera di un terzo notificano al tribunale arbitrale il nome e l’indirizzo di questo terzo.
(2) Tale notifica è effettuata al momento della presentazione del ricorso oppure, senza indugio, non appena il finanziamento ad opera del terzo è concordato, donato o concesso, a seconda dei casi.
(3) Se le parti della controversia non rivelano un eventuale finanziamento ad opera di un terzo a norma del presente articolo, il tribunale arbitrale può tenere conto di questo loro comportamento come fattore per la determinazione delle spese oppure disporre la sospensione o chiusura del procedimento.
Articolo 21 Costituzione di un tribunale arbitrale
(1) Salvo diversamente convenuto dalle parti della controversia, il tribunale arbitrale è composto da tre arbitri che non siano cittadini né residenti permanenti di nessuna delle due Parti. Ciascuna parte della controversia nomina un arbitro. Gli arbitri così nominati nominano un terzo arbitro, che sarà il presidente del tribunale arbitrale. Quest’ultimo deve essere cittadino di una parte terza che intrattenga relazioni diplomatiche con entrambe le Parti.
(2) Se entro 90 giorni dalla data in cui il ricorso è stato sottoposto ad arbitrato il tribunale arbitrale non è stato costituito perché una parte della controversia non ha nominato un arbitro o perché gli arbitri nominati non si sono accordati sulla scelta del presidente, il segretario generale del CIRDI, su richiesta di una parte della controversia, nominerà a sua discrezione l’arbitro o gli arbitri che non sono ancora stati nominati. Se il segretario generale è cittadino o residente permanente di una delle parti o è altrimenti impossibilitato a svolgere tale funzione, il segretario generale aggiunto del CIRDI, che non è cittadino o residente permanente di una delle Parti, può essere invitato a effettuare le dovute nomine.
(3) Gli arbitri dispongono di esperienza e conoscenze approfondite del diritto internazionale pubblico, del diritto degli investimenti internazionali e della risoluzione delle controversie in conformità al diritto degli investimenti internazionali. Sono indipendenti dalle Parti e dall’investitore ricorrente e non intrattengono relazioni né ricevono istruzioni da nessuno di essi.