Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 32 pagine
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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:
modifica dell’ordinanza sull’energia
Art. 51h Raggiungimento dell’obiettivo
Nell’anno in cui desiderano che le misure attuate o acquisite vengano computate nell’obiettivo, i fornitori di elettricità le comunicano all’UFE mediante protocollo di risparmio (cpv. 1, v. fig. 2).
L’attuazione delle misure e il rispetto dei requisiti per le misure si devono poter dimostrare mediante documenti di prova. La notifica deve quindi comprendere in particolare il protocollo di risparmio pubblicato dall’UFE, compilato in modo corretto e in ogni sua parte (lett. a). La documentazione di prova comprende anche la documentazione tecnica, stabilita nel protocollo di risparmio, attestante i risparmi di elettricità (lett. b) e i documenti di supporto che riportano la data e l’avvenuta realizzazione della misura (lett. c).
Se i fornitori di elettricità non raggiungono l’obiettivo, l’obiettivo previsto per il periodo di riferimento successivo viene incrementato della quota di risparmio mancante. La quota di obiettivo mancante deve essere raggiunta nei tre anni successivi in aggiunta a quanto previsto (art. 46b cpv. 4 LEne). Se invece i fornitori di elettricità superano l’obiettivo, i risparmi di elettricità conseguiti in eccesso vengono computati per l’obiettivo successivo (cpv. 3). La tabella 6 illustra i due scenari di raggiungimento insufficiente o superamento degli obiettivi.
Caso A Caso B
Obiettivo secondo le vendite di elettricità di riferimento 100 GWh 100 GWh
per l’anno A
Risparmi secondo le misure 80 GWh 115 GWh
segnalate per l’anno A
Obiettivo secondo le vendite di elettricità di riferimento 105 GWh 105 GWh
per l’anno A+2
Differenza tra obiettivo e risparmi + 20 GWh - 15 GWh
per l’anno A
Obiettivo 125 GWh 90 GWh
per l’anno A+2
Tabella 6: Esempi di conclusione del periodo di riferimento per gli obiettivi
Art. 51i Controlli
L’UFE controlla se i requisiti legali sono rispettati (cpv. 1). In particolare, può esigere l’accesso alla documentazione e alle informazioni necessarie per il controllo (lett. a) ed entrare negli edifici, nelle aziende e nelle altre infrastrutture durante il normale orario di lavoro (lett. b).
Se dal controllo risulta che le misure notificate non soddisfano i requisiti tecnici e giuridici fissati e quindi non possono essere computate, i risparmi di elettricità del fornitore di elettricità vengono decurtati a posteriori (cpv. 3). Se l’anno civile in cui è stata notificata la misura non impugnabile si è già concluso, i risparmi di elettricità devono essere soddisfatti nell’anno civile successivo in aggiunta a quanto previsto.
Ai sensi dell’articolo 6 capoverso 5terLAEl, i gestori delle reti di distribuzione possono addossare ai consumatori fissi finali e ai consumatori finali che rinunciano all’accesso alla rete soltanto proporzionalmente i costi dovuti agli obiettivi in materia di efficienza energetica secondo l’articolo 46b LEne. Ai fini dell’osservanza di questa disposizione, la ElCom può verificare i dati e le informazioni concernenti le forniture a consumatori finali (cpv. 2).
Art. 51j Pubblicazione
L’UFE pubblica annualmente il numero di fornitori di elettricità con i relativi obiettivi e la somma di tutti gli obiettivi (lett. a). Viene pubblicata altresì la percentuale di fornitori di elettricità che hanno raggiunto,