Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 32 pagine
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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:
modifica dell’ordinanza sull’energia
potenza di produzione complessiva del raggruppamento deve essere pari ad almeno il 10 per cento della potenza allacciata complessiva del raggruppamento;
in terzo luogo, è ora consentito addossare i costi per la creazione dell’RCP (p. es. per un’eventuale rete per la distribuzione interna dell’elettricità) ai suoi partecipanti attraverso il prezzo dell’elettricità (art. 17 cpv. 4 LEne). L’ordinanza prevede ora che tali costi possano essere imputati proporzionalmente ai costi dell’elettricità prodotta nell’ambito dell’RCP e ai costi dell’elettricità acquistata esternamente. Se nei costi esterni è incluso un supplemento relativo a una rete per la distribuzione interna di elettricità, la somma di tali costi non può essere superiore all’importo che i partecipanti all’RCP dovrebbero versare al gestore di rete per il prodotto elettrico standard. Per chiarezza, le disposizioni relative all’addebito dei costi per la partecipazione di locatari e affittuari di cui all’articolo 16 OEn sono ora trasferite negli articoli 16a e 16b.
Oltre alle modifiche dell’OEn derivanti dall’adeguamento della legge, i gestori di rete sono tenuti – analogamente a quanto previsto per le comunità locali di energia elettrica – a comunicare entro 14 giorni ai gestori dell’RCP le informazioni necessarie per l’istituzione dell’RCP (virtuale) in relazione alla natura della rete di distribuzione pertinente. Inoltre, viene chiarito che nei casi in cui nel perimetro dell’RCP si trovino consumatori finali che non partecipano all’RCP (p. es. in una casa plurifamiliare), il gestore di rete determina contabilmente gli acquisti di elettricità e le immissioni dell’RCP e degli altri consumatori finali, così da non rendere necessarie installazioni aggiuntive.
2.3 Obbligo di ritiro e di rimunerazione
Il Parlamento ha modificato l’obbligo di ritiro e di rimunerazione dei gestori di rete secondo l’articolo 15 LEne, in particolare per quanto riguarda l’importo della rimunerazione per l’elettricità generata da energie rinnovabili e immessa nella rete di distribuzione. I gestori degli impianti e i gestori delle reti di distribuzione possono concordare l’importo della rimunerazione come in passato (cpv. 1). Il legislatore ha introdotto un cambiamento di paradigma per i casi in cui non si raggiunge un accordo, stabilendo che ora l’ammontare della rimunerazione si basi sul prezzo di mercato medio trimestrale al momento dell’immissione. Il Consiglio federale determina tale prezzo di mercato medio trimestrale ai sensi della LEne come prezzo di mercato di riferimento ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 dell’ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione dell’energia (OPEn; RS 730.03). Lo determina quindi come media dei prezzi determinati alla borsa elettrica per il giorno successivo per la regione di mercato svizzera, ponderati in base all’effettiva immissione in rete ogni quarto d’ora degli impianti di ciascuna tecnologia sottoposti a una misurazione del profilo di carico. Si vengono così a creare – diversamente dal diritto previgente – condizioni di rimunerazione uniformi su tutto il territorio nazionale. Inoltre, la media trimestrale del prezzo di mercato protegge i produttori dalle sue fluttuazioni a breve termine. Come ulteriore forma di tutela dei produttori contro le congiunture di bassi prezzi di mercato, nell’articolo 15 capoverso 1bisLEne il legislatore ha introdotto per gli impianti con una potenza fino a 150 kW rimunerazioni minime che dovrebbero garantire l’ammortamento degli impianti di riferimento per tutta la loro durata di vita anche in condizioni di prezzi di mercato trimestrali molto bassi. Come in precedenza, l’obbligo di ritiro e di rimunerazione di cui all’articolo 15 LEne si riferisce solo all’«elettricità grigia» immessa in rete; non è perciò regolamentato il ritiro delle GO e i gestori di rete sono liberi anche di ritirarle e rimunerarle.
L’obbligo di ritiro e di rimunerazione per l’elettricità da impianti di cogenerazione forza-calore e per il biogas non è stato modificato.
2.3.1 Rimunerazione al prezzo di mercato di riferimento
Per illustrare gli effetti della nuova regolamentazione sulla rimunerazione delle immissioni da impianti fotovoltaici si prende come esempio il periodo a partire dal 2018. Si mostra l’impatto che i prezzi di mercato finora applicati avrebbero avuto sulla rimunerazione secondo il nuovo articolo 15 LEne.