Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 32 pagine

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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:

modifica dell’ordinanza sull’energia

Lett. b: oltre all’idrogeno di origine biologica di cui alla lettera a, il sistema di GO per combustibili e carburanti registra anche tutti gli altri tipi di idrogeno, indipendentemente dal loro metodo di produzione e dalle fonti di energia.

Art. 4b Obblighi

Cpv. 1: dopo la messa in esercizio, i produttori ubicati sul territorio nazionale devono iscrivere gli impianti di produzione al sistema di GO svizzero e registrarvi regolarmente i combustibili e i carburanti prodotti. Nella presente revisione dell’OEn e nella nuova ordinanza dipartimentale sulla garanzia di origine per combustibili e carburanti, il significato di «produttori» è identico a quello del termine «stabilimenti di fabbricazione» utilizzato nella legislazione sull’imposizione degli oli minerali. L’obbligo di registrazione riguarda tutti gli impianti di produzione di energia elettrica ubicati sul territorio nazionale, perciò anche quelli funzionanti a biogas, che sono già registrati nel sistema di GO per l’elettricità ma non per il calore. Sono interessati anche gli impianti che consumano biogas e non lo cedono (p. es. impianti di depurazione delle acque). La registrazione dell’intera produzione di biogas ha due motivazioni. Anzitutto, in futuro l’UFE potrà utilizzare il registro come fonte di dati per le statistiche globali dell’energia senza dover rilevare tali informazioni separatamente, come fa oggi per questo tipo di impianti. In secondo luogo, in futuro l’infrastruttura del registro potrà essere utilizzata per controllare l’adempimento delle esigenze ecologiche per l’immissione sul mercato di combustibili e carburanti rinnovabili. Queste esigenze sono previste nell’ambito della revisione della legge sul CO2 per il periodo successivo al 2024 nell’articolo 35d LPAmb). Al fine di ridurre al minimo l’onere per gli impianti già registrati nel sistema di GO per l’energia elettrica, si verifica se i dati di registrazione possono essere trasmessi automaticamente. Non vengono addebitati nuovi emolumenti per la registrazione degli impianti in questione. Inoltre, gli impianti che non cedono le GO non devono pagare alcun emolumento per il rilascio di GO (all. 3 della revisione dell’ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia). Inoltre, le GO relative al gas devono essere annullate automaticamente nel sistema quando vengono utilizzate per la produzione di energia elettrica.

Cpv. 2: per gli importatori valgono in linea di principio le stesse regole applicate ai produttori ubicati sul territorio nazionale. Devono registrare una sola volta nel sistema svizzero di GO gli impianti di produzione dai quali importano carburanti e combustibili (i produttori esteri non sono tenuti a farlo). In seguito, al momento dell’importazione, dovranno registrare nel sistema di GO la quantità importata. Nella pratica, questi dati saranno forniti dall’UDSC e si baseranno sulla dichiarazione d’importazione. Nel caso di miscele di combustibili e carburanti di origine biologica e fossili, tali obblighi si riferiscono alla componente biologica.

Attualmente è in fase di sviluppo, nella RED II, una «banca dati dell’Unione» basata sull’articolo 31 bis della RED II, il cui scopo sarebbe garantire la trasparenza e la tracciabilità di combustibili e carburanti sostenibili e l’armonizzazione dei flussi di dati tra gli Stati membri e le rispettive banche dati. Se questa soluzione dell’UE entrerà in funzione e sarà accessibile ai Paesi terzi, in futuro gli operatori svizzeri potrebbero eventualmente lavorare anche con la banca dati dell’Unione attraverso il sistema di GO. Tuttavia, i combustibili e i carburanti in equilibrio di massa21 possono essere registrati nel sistema di GO fin dall’inizio anche senza una banca dati dell’Unione, e la documentazione di accompagnamento delle forniture in equilibrio di massa può essere inserita nel sistema di GO (v. par. successivo).

Cpv. 3: le importazioni in equilibrio di massa di biocombustibili o biocarburanti si contraddistinguono per la possibilità di mescolare merci aventi caratteristiche di sostenibilità diverse e provenienti da impianti diversi. Sarebbe quindi un onere sproporzionato imporre l’obbligo di registrare tutti gli impianti di produzione. In un sistema di GO, l’origine della merce è indubbiamente un’informazione fondamentale, ma per le importazioni in equilibrio di massa sono determinanti soprattutto le qualità ecologiche della merce, che vengono dimostrate nel sistema in equilibrio di massa secondo un sistema volontario previsto

21 Un equilibrio di massa secondo la RED II consente di mescolare partite di materie prime o combustibili di origine biologica con caratteristiche di sostenibilità diverse. La somma di tutte le partite prelevate dalla miscela ha le stesse caratteristiche di sostenibilità, nelle stesse quantità, della somma di tutte le partite aggiunte alla miscela.