Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 32 pagine
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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:
modifica dell’ordinanza sull’energia
2. Ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI; RS 510.620)
Allegato 1
I dati di cui all’articolo 69b rappresentano dati di geoinformazione e devono essere inseriti nell’allegato 1 OGI.
3. Ordinanza del 22 novembre 2006 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia (OE-En; RS 730.05)
Allegato 3
L’esecuzione del sistema di GO viene finanziata tramite emolumenti. Il quadro giuridico è fornito dall’OE-En (art. 14b): per le spese di esecuzione nell’ambito delle GO, l’organo d’esecuzione riscuote emolumenti in base al dispendio. Gli emolumenti più semplici e correlati al principio di causalità sono quelli riscossi per transazione per le sostanze che vengono registrate. All’inizio, oltre agli emolumenti di registrazione, devono essere addebitati solo gli emolumenti per il rilascio o l’importazione di GO. I calcoli hanno dimostrato che è sufficiente un emolumento massimo di 20 ct./MWh per il rilascio o l’importazione di GO. Per gli impianti che sono già registrati nel sistema di GO per l’elettricità non viene addebitato nessun emolumento per la registrazione dell’impianto. Inoltre, gli impianti che non cedono GO (consumo in loco) non devono pagare nulla per il rilascio di GO.
4. Ordinanza del DATEC del 1° novembre 2017 sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elet-
tricità (OGOE; RS 730.010.1)
Art. 8 cpv. 1, art. 9c e allegato 1
Nel dibattito sulla legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, il Parlamento ha deciso di rinunciare all’apertura completa del mercato dell’elettricità. Ciò significa che i clienti vincolati al servizio universale, come le economie domestiche, continuano a non avere la libertà di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica. Per quanto riguarda l’etichettatura dell’elettricità, ciò significa che questi clienti possono scegliere solo tra i prodotti offerti dal fornitore locale.
L’etichettatura dell’elettricità assolve una funzione di trasparenza nei confronti dei clienti finali. Secondo l’ordinanza vigente (OGOE), l’etichettatura dell’elettricità deve essere inviata una volta all’anno unitamente alla fattura e la composizione dell’elettricità deve essere rappresentata almeno secondo le tabelle allegate all’OGOE. Tale rappresentazione tabellare è stata introdotta oltre 15 anni fa e non è più al passo con le forme moderne di comunicazione alla clientela finale; risulta quindi opportuno modificarla. Ora sarà reso obbligatorio che il confronto fra il prodotto ordinato dal cliente e il mix del fornitore dell’azienda di approvvigionamento elettrico (AAE) sia presentato con una grafica accattivante. Per ora sono poche le AAE che svolgono un vero e proprio marketing per i prodotti, oppure i canali utilizzati per il marketing sono gli opuscoli o Internet, ma non le fatture. In un’ottica di trasparenza, tuttavia, è proprio sulla fattura che va indicato chiaramente qual è il prodotto che il cliente ha acquistato. Ora, quindi, alla fattura andrà allegato un raffronto grafico tra il prodotto scelto e il mix del fornitore.
Inoltre, andranno riportati i dati relativi alle emissioni di CO2 generate direttamente dalla produzione di elettricità nonché al volume delle scorie radioattive prodotte come da GO.