Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 32 pagine

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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:

modifica dell’ordinanza sull’energia

dall’articolo 30 paragrafo 4 della RED II. In questi casi si rinuncia quindi all’obbligo di registrazione degli impianti di produzione.

Cpv. 4: questa disposizione evita che una GO scada durante il periodo di stoccaggio e prima dell’utilizzo dei combustibili e dei carburanti (v. anche art. 4c cpv. 1 lett. e).

Cpv. 5: vi sono alcune eccezioni agli obblighi di registrazione dell’impianto di produzione e dei combustibili e carburanti prodotti o importati. Tali obblighi non si applicano alla produzione nazionale di piccole quantità di idrogeno che non viene utilizzato come combustibile o di biocombustibili (lett. a). La deroga non vale per la produzione nazionale di biocarburanti, poiché per l’attuazione della legislazione sull’imposizione degli oli minerali devono essere registrate tutte le quantità (anche quelle esigue). Il limite di quantità è stato posto a 20 kg, da un lato, per non gravare amministrativamente sugli impianti di produzione molto piccoli, e dall’altro per assicurare che tutte le quantità rilevanti siano registrate nel sistema. Vigono alcune deroghe per gli importatori (lett. b). Anzitutto se i carburanti vengono importati esclusivamente come mezzi d’esercizio nel serbatoio di un veicolo o in un bidone di scorta (cfr. art. 17 LIOm). Per analogia, in secondo luogo, è esclusa dall’obbligo l’importazione di idrogeno come mezzo d’esercizio nei veicoli alimentati a celle a combustibile. In terzo luogo, ci possono essere situazioni in cui vengono importati fisicamente combustibili e carburanti il cui impianto di produzione e la cui quantità sono già registrati in un sistema di GO estero. In questo caso, la quantità corrispondente di GO può essere trasferita direttamente nel sistema di GO svizzero. Un esempio potrebbe essere l’importazione di biogas liquefatto per il quale sono già state emesse GO nel Paese di esportazione.

Art. 4c Annullamento

Cpv. 1: come regola generale le GO devono essere annullate quando il relativo combustibile o carburante esce dal «sistema» perché destinato al consumo, esportato o stoccato. Ciò avviene quando il carburante o il combustibile viene fornito a consumatori finali o stazioni di servizio (lett. a). L’annullamento non deve essere effettuato dai gestori delle stazioni di servizio ma dai loro fornitori. Se sono state rilasciate GO per una quantità di idrogeno e tale quantità viene successivamente utilizzata come materia prima, ad esempio nell’industria farmaceutica o chimica, si tratta di una fattispecie di consumo che comporta l’annullamento delle GO. Anche in caso di consumo proprio le GO devono essere annullate (lett. b), per esempio se il carburante viene consumato in loco o convertito in calore utilizzato in loco. Vanno parimenti annullate in caso di conversione in un altro vettore energetico (lett. c), ad esempio in caso di sfruttamento per generare elettricità o calore di cui non si usufruisce in loco. Per tutti gli annullamenti relativi alla fornitura di gas di origine biologica sotto forma di carburante o combustibile, devono essere indicate anche le quantità consumate in chilogrammi. Se un combustibile o un carburante viene esportato all’estero, è necessario assicurarsi che le relative GO siano cedute o annullate (lett. d), così da escludere che vengano utilizzate per uno strumento svizzero di politica climatica o energetica. Attualmente, le GO svizzere per l’elettricità non sono accettate nell’UE, motivo per cui non possono essere trasferite all’esportazione della quantità di energia ma vanno annullate. Se un combustibile o un carburante liquido viene immagazzinato fisicamente in una scorta obbligatoria per almeno dodici mesi, le relative GO devono essere annullate (lett. e). Al momento dell’uscita del combustibile o del carburante dalla scorta, vengono emesse nuove GO sulla base di quelle annullate (v. art. 4b cpv. 4). Questa disposizione evita che la GO scada durante il periodo di stoccaggio. Nella prassi, al momento non vi sono altri casi in cui i combustibili o i carburanti vengono immagazzinati fisicamente per più di dodici mesi prima di essere destinati al consumo. Al momento dell’annullamento deve essere indicato lo scopo dell’impiego.

Inoltre, i fornitori e i venditori di gas naturale devono comunicare trimestralmente al registro le quantità fornite come carburante a una stazione di servizio ai sensi dell’articolo 45e capoverso 3 OIOm. Poiché il gas naturale non viene registrato tramite GO, ciò non comporta l’emissione o l’annullamento di GO. La base giuridica della comunicazione si trova nell’OIOm.