Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 32 pagine

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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:

modifica dell’ordinanza sull’energia

Art. 51c Misure standardizzate

Le misure standardizzate sono misure che si possono attuare in modo uniforme presso diversi consumatori finali. Si tratta quindi di misure tipiche del settore che vengono attuate sistematicamente e in gran numero nella stessa forma o in una forma molto simile. Le misure standardizzate sono stabilite dall’UFE e quindi non necessitano di una sua verifica e approvazione preliminare per poter essere computate nell’obiettivo.

I risparmi di elettricità conseguiti con le varie misure standardizzate sono calcolati e dimostrati ex ante mediante un protocollo di risparmio allestito dalla Confederazione. Oltre al calcolo del risparmio energetico, il protocollo di risparmio stabilisce anche i requisiti tecnici e la documentazione di prova necessari. L’UFE pubblica ogni anno il catalogo di misure standardizzate e i rispettivi protocolli di risparmio e, se necessario, li adegua.

Art. 51d Misure non standardizzate

Diversamente dalle misure standardizzate, quelle non standardizzate sono sottoposte a un esame preliminare e all’approvazione della Confederazione e devono adempiere almeno i requisiti di cui agli articoli 51b e 51e. Per l’esame e l’approvazione, vanno presentati all’UFE i seguenti documenti (cpv. 1):

a. una descrizione dettagliata della misura, che includa tra l’altro:

- lo stato attuale, come pure

- lo stato previsto orientato alla migliore tecnologia disponibile (v. art. 51b cpv. 1 lett. a);

b. una descrizione dettagliata della procedura seguita per misurare o calcolare il risparmio di elettricità (v. art. 51b cpv. 1 lett. b).

Dopo aver esaminato i documenti presentati, se riscontra ambiguità e/o informazioni o dati incompleti l’UFE ha la possibilità di approvare una misura non standardizzata imponendo determinati oneri e condizioni (cpv. 2). Per consentire la dovuta comunicazione dei risparmi di elettricità conseguiti con l’attuazione delle misure (v. art. 51h), l’UFE mette a disposizione del fornitore di elettricità un apposito protocollo di risparmio per la misura approvata (cpv. 3). Il protocollo in questione riporta anche gli eventuali oneri e condizioni.

Art. 51e Misure non computabili

Non tutte le misure sono computabili per il raggiungimento dell’obiettivo. Non sono computabili le misure che, per effetto di una prescrizione giuridica, devono essere attuate in forma simile o identica. Non sono computabili nemmeno le misure per le quali la Confederazione o un Cantone ha erogato aiuti finanziari (lett. a e b).

Ai fini della determinazione della vendita di elettricità di riferimento non si tiene conto delle vendite a consumatori finali caratterizzati da elevata intensità elettrica (art. 51a cpv. 2 lett. a). Comprensibilmente, le misure adottate presso questi consumatori finali non sono computabili (lett. c).

Le convenzioni sugli obiettivi stipulate con la Confederazione o un Cantone comprendono misure economiche ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1bis. Pertanto, le misure attuate presso consumatori finali che hanno concluso una convenzione sugli obiettivi non possono essere computate anche in riferimento all’obiettivo dei fornitori di elettricità (lett. d). Le misure non economiche per i consumatori finali che hanno concluso una convenzione sugli obiettivi sono comunque computabili.

Infine, non sono computabili le misure che non sono permanenti (lett. e) o che mirano solamente a indurre un cambiamento nel comportamento di uno o più consumatori finali (lett. f).

Art. 51f Obbligo di notifica

A norma del capoverso 1, entro il 30 aprile di ogni anno i fornitori di elettricità devono comunicare all’UFE una serie di indicatori relativi alle quantità vendute e ai costi dell’anno civile precedente. Tra le altre