Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 32 pagine
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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:
modifica dell’ordinanza sull’energia
ogni singola volta: se ne esistono già e soddisfano le esigenze, il Cantone può avvalersene per delimitare i territori adeguati.
Anche se ora il legislatore, nell’articolo 10 capoverso 1terLEne, cita esplicitamente alcuni interessi specifici che devono essere presi in considerazione nella definizione dei territori adeguati, non ne consegue sostanzialmente alcun requisito nuovo per le attività di pianificazione in questione. Già in precedenza si stabiliva che nella determinazione dei territori adeguati ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 LEne24 si dovesse procedere a una ponderazione degli interessi completa e conforme al livello. A tal fine, le esigenze rilevanti devono essere determinate sulla base di fondamenti sufficientemente dettagliati.
La Confederazione ha verificato se queste esigenze erano soddisfatte già prima dell’ultima revisione della LEne, nel quadro dell’approvazione dei territori adeguati interessati (sia per l’energia eolica che per la forza idrica) nel piano direttore. I requisiti relativi al contenuto del piano direttore e alla ponderazione degli interessi sono stati fissati in modo relativamente stringente, ma i territori adeguati dovrebbero soddisfare anche i requisiti di cui all’articolo 8 capoverso 2 LPT, rendendo così superflua una seconda pianificazione direttrice per le specifiche ubicazioni degli impianti. È pertanto giustificato che le agevolazioni di cui all’articolo 9a capoverso 4 LAEl si possano applicare anche agli impianti eolici di interesse nazionale secondo l’articolo 12 LEne che sono destinati allo sfruttamento della forza eolica in un territorio adeguato già approvato. Il prerequisito è che i territori adeguati siano riportati sulla mappa del piano direttore indicando che lo stato di coordinamento è alla fase di definizione e che la ponderazione degli interessi sia spiegata chiaramente. In tale sede o nel piano direttore stesso vanno altresì specificati i requisiti necessari per il successivo piano d’utilizzazione.
La definizione di territori adeguati presenta vantaggi significativi, sia per la protezione della natura e del paesaggio sia per la produzione. I promotori di progetti beneficiano di maggiori probabilità di ottenere una licenza di costruzione, e sono quindi incentivati a pianificare entro il perimetro di territori adeguati. La conseguente concentrazione territoriale degli impianti di grande estensione dovrebbe a sua volta produrre uno sgravio per le altre zone, a tutto vantaggio anche della protezione della natura e del paesaggio. Per il resto, i Cantoni possono anche indicare territori e sezioni di corsi d’acqua che, in linea di massima, devono essere preservati.
Art. 9a Impianti solari di interesse nazionale
Ai sensi dell’articolo 12 capoverso 4 LEne, il Consiglio federale deve ora stabilire la grandezza e l’importanza richieste anche per gli impianti solari. Il concetto di «impianto solare» comprende sia gli impianti fotovoltaici che producono elettricità, sia gli impianti solari termici che producono calore. Questa disposizione è quindi neutrale sotto il profilo tecnologico.
Il Consiglio federale parte dal presupposto che i moduli degli impianti solari dell’ordine di grandezza necessario per il raggiungimento dell’interesse nazionale (v. cpv. 2 e 3) non possono essere installati sempre senza lasciare spazi vuoti o che un’installazione senza spazi vuoti non sarebbe sempre opportuna. Ciò si deve al fatto che tipicamente i territori in cui si potrebbe pensare di costruire tali impianti presentano ostacoli naturali (p. es. fossati, pareti scoscese, foreste, biotopi incl. zone cuscinetto ecc.) o infrastrutture (strade, impianti di risalita, edifici, linee elettriche ecc.). Il capoverso 1 prevede pertanto che per la valutazione dell’interesse nazionale di un impianto solare siano determinanti i campi fotovoltaici disposti a una distanza esigua. In ogni caso, i campi fotovoltaici devono essere ubicati in un territorio delimitato o ed eventuali spazi vuoti sono consentiti solo se giustificati oggettivamente: in altre parole, devono essere dovuti alle circostanze di cui sopra. Con queste due prescrizioni si chiarisce che più campi fotovoltaici possono essere considerati insieme solo se, nonostante gli spazi vuoti, non si perde il carattere di impianto unico, e che non è consentito raggruppare campi fotovoltaici distanti tra loro solo per il raggiungimento dell’interesse nazionale.
24 Secondo il diritto previgente venivano definiti territori adeguati per la forza idrica e l’energia eolica. Ora si aggiunge il settore dell’energia solare.