Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 32 pagine
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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:
modifica dell’ordinanza sull’energia
- lett. e: un aspetto già importante dell’esecuzione, che la revisione dell’articolo 53 LEne renderà ancora più rilevante in futuro, è che i costi del progetto siano proporzionati ai criteri per il progetto di cui alle lettere a–d.
Il capoverso 3 adegua i criteri per la determinazione dell’ammontare dell’aiuto finanziario. I criteri finora utilizzati si sono rivelati poco praticabili (soprattutto perché i progetti presentano scarse differenze sotto questo profilo). Ora il rapporto di cui al capoverso 1 lettera e dovrà essere il criterio decisivo, perché consente una visione globale della qualità e una valutazione delle prescrizioni dell’articolo 53 LEne riveduto.
Art. 69b Panoramica territoriale degli impianti di produzione di combustibili e carburanti
È di interesse generale disporre di una panoramica territoriale di tutti gli impianti presenti sul suolo nazionale che producono combustibili e carburanti liquidi o gassosi biologici e idrogeno di origine non biologica. In questo modo è possibile tracciare in particolare l’approvvigionamento energetico. Lo scopo è quello di registrare tutti gli impianti di produzione, evidenziando anche le proporzioni tra i vari vettori energetici. Analogamente alla panoramica territoriale degli impianti di produzione dell’elettricità di cui all’articolo 69a, l’UFE dovrebbe quindi pubblicare lo stesso tipo di informazioni anche per i dati (geodati) concernenti gli impianti di produzione nazionali di biocombustibili e biocarburanti e di idrogeno di origine non biologica.
Art. 70, rubrica e cpv. 2
Per il trattamento dei dati riguardanti l’esecuzione è necessaria una base giuridica, sia per i dati personali che per quelli concernenti persone giuridiche.
Vari servizi all’interno della Confederazione, in particolare l’UFE, l’UFAM e l’UFAC, hanno accesso alla banca dati per le GO dell’organo d’esecuzione per agevolare e facilitare l’attuazione degli strumenti di politica climatica. In questo modo si riduce l’onere per i soggetti interessati, in quanto non devono più fornire informazioni aggiuntive. Questi dati devono essere trasmessi anche all’UDSC per l’esecuzione della legislazione sull’imposizione degli oli minerali e ai Cantoni per l’esecuzione dei compiti loro assegnati dall’articolo 45 LEne (prescrizioni riguardanti i Cantoni in materia di edifici) e dall’articolo 9 della legge sul CO2 (rendicontazione dei Cantoni sui provvedimenti adottati per ridurre le emissioni di CO2 negli edifici). I dati raccolti possono essere utilizzati anche per finalità statistiche. Tale utilizzo è retto dall’articolo 39 della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1) e dall’articolo 4 della legge del 9 ottobre 1992 sulla statistica federale (LStat; RS 431.01).
Art. 80a Disposizione transitoria relative alle garanzie di origine per combustibili e carburanti
Il nuovo sistema di GO sostituirà il servizio di clearing designato dall’industria del gas dal 1° gennaio 2025. I dati del servizio di clearing devono essere trasferiti nel registro (cpv. 1). A causa dello sfalsamento temporale tra la produzione e la notifica delle quantità, il servizio di clearing continuerà a svolgere la sua attività fino alla fine di febbraio 2025, e fino a quel momento elaborerà e poi comunicherà al registro le ultime notifiche di dati sulla base dei dati di produzione del 2024. Per le quantità di biogas nazionali prodotte fino al 31 dicembre 2024 e notificate al servizio di clearing entro il 28 febbraio 2025, l’organo d’esecuzione rilascia nuove GO nella sua banca dati (cpv. 2). Rilascia inoltre GO per i certificati di biogas esteri documentati dal servizio di clearing dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2024 (cpv. 3). Per i certificati di biogas esteri che sono stati documentati entro il 31 marzo 2021, l’organo d’esecuzione rilascia GO solo se i proprietari dimostrano che le esigenze ecologiche dei principi concernenti il biogas del settore in vigore dal 1° aprile 202126 sono state soddisfatte (cpv. 4).
26 Principi concernenti il biogas (gazenergie.ch). Dal 1° aprile 2021 i certificati importati soddisfano requisiti comparabili al biogas svizzero.