Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 32 pagine

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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:

modifica dell’ordinanza sull’energia

Le GO emesse sulla base di certificati esteri sono valide per dodici mesi, ossia per la durata standard. Le GO per le quantità di biogas prodotte in Svizzera hanno un periodo di validità speciale di 60 mesi. Questa differenza di trattamento è giustificata perché in passato i certificati di biogas esteri non erano soggetti a nessun controllo statale, poiché si trattava soltanto di un trasferimento di certificati senza concomitante importazione di combustibile o carburante, mentre il biogas svizzero era prodotto in Svizzera e registrato (in ingresso e in uscita) nel servizio di clearing per conto dell’UDSC e sotto la sua supervisione. Le nuove GO rilasciate indicheranno esplicitamente che la quantità fisica non è stata importata con la GO. La nuova GO indicherà anche che il certificato è stato trasferito dal precedente servizio di clearing dell’industria del gas.

Art. 80b Disposizione transitoria relativa ai miglioramenti dell’efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità

I fornitori di elettricità di cui all’articolo 51a capoverso 1 possono presentare all’UFE per approvazione entro il 30 aprile 2025 le misure che hanno attuato dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 (cpv. 2, v. fig. 2). L’UFE verifica quindi la computabilità delle misure presentate a norma degli articoli 51b e 51e. Le misure computabili vengono computate al massimo negli obiettivi dei primi tre anni (cpv. 2).

7. Commento all’allegato

1. Ordinanza del 20 novembre 1996 sull’imposizione degli oli minerali (OIOm; RS 641.611)

Art. 2a Collaborazione con l’organo d’esecuzione

Questo articolo crea una base giuridica per il necessario scambio di dati tra l’autorità fiscale UDSC e l’organo d’esecuzione per la gestione del registro delle GO.

Art. 41 cpv. 1bis

Per gli stabilimenti di fabbricazione di biocarburanti autorizzati dall’UDSC con agevolazioni fiscali per la produzione di energia elettrica si rinuncia a una dichiarazione fiscale periodica. Questo capoverso riproduce nel diritto la prassi corrente.

Art. 45e

Il sistema di GO per combustibili e carburanti rileva del tutto i compiti e le funzioni del servizio di clearing dell’industria del gas. Le comunicazioni ai sensi dell’articolo 45e OIOm, quindi, non passano più attraverso il servizio di clearing, ma attraverso il sistema di GO (dell’organo d’esecuzione secondo l’art. 64 LEne). Inoltre, saranno tenuti a comunicare all’UDSC le quantità prodotte e la dichiarazione fiscale attraverso il sistema di GO non solo i produttori di biogas, bioidrogeno o gas sintetico, ma anche i produttori di biocarburanti liquidi. L’intera produzione nazionale di biocarburanti sarà quindi notificata dapprima al sistema di GO, il quale trasmetterà poi i dati necessari all’UDSC. I termini «biogas, bioidrogeno o gas sintetico» sono pertanto sostituiti con «biocarburanti».

Il nuovo capoverso 6 è stato ripreso dall’accordo dell’allora Direzione generale delle dogane (DGD, oggi UDSC) con il servizio di clearing. Esso disciplina gli obblighi dell’organo d’esecuzione in relazione alla trasmissione dei dati comunicati e alla portata degli obblighi di controllo. I compiti dell’organo d’esecuzione nel settore fiscale non sono disciplinati né dall’OEn né dalla nuova ordinanza dipartimentale sulla garanzia di origine per combustibili e carburanti, poiché la base legale per questi compiti non è la LEne.