Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 32 pagine

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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:

modifica dell’ordinanza sull’energia

rendere possibile una commercializzazione credibile di queste sostanze e, dall’altro, facilitare l’esecuzione degli strumenti di politica climatica ed energetica, sia per gli operatori tenuti ad adempiere che per l’amministrazione.

Il nuovo sistema di GO sostituirà in tutto e per tutto il servizio di clearing del biogas a partire dal 1° gennaio 2025. Il settore del gas gestisce detto servizio di clearing sulla base dell’articolo 45e dell’ordinanza del 20 novembre 1996 sull’imposizione degli oli minerali (OIOm; RS 641.611) su mandato dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Detto articolo stabilisce altresì gli obblighi in capo agli stabilimenti di fabbricazione, nonché ai fornitori e venditori di gas in relazione alla riscossione dell’imposta sugli oli minerali. La differenza introdotta è che in futuro il sistema di GO svolgerà le funzioni del servizio di clearing.

3. Conseguenze finanziarie, a livello di personale e di altro tipo per Confederazione, Cantoni e Comuni

4. Conseguenze su economia, ambiente e società

Il nuovo sistema di GO rende possibile una commercializzazione efficiente e trasparente (soprattutto nei confronti dei consumatori finali) di biocombustibili e biocarburanti liquidi e gassosi, nonché di idrogeno di origine non biologica. Esso facilita l’esecuzione degli strumenti di politica climatica ed energetica, sia per gli operatori tenuti ad adempiere che per l’amministrazione. L’introduzione del sistema di GO comporta per le imprese (produttori, importatori, venditori e fornitori di energia) un nuovo onere d’esecuzione, soprattutto nei settori che non erano tenuti a comunicare dati al servizio di clearing del settore del gas. Il nuovo sistema di GO si finanzia con gli emolumenti riscossi al momento del rilascio o dell’importazione di GO e per la registrazione di un impianto di produzione. Sono le imprese a decidere in che misura addossare i costi ai livelli successivi della catena di fornitura.

Le restanti modifiche dell’ordinanza non comportano conseguenze su economia, ambiente e società.

5. Rapporto con il diritto europeo

Come già avviene per il settore dell’energia elettrica, il sistema svizzero di GO per combustibili e carburanti sarà conforme alle prescrizioni europee della direttiva sulle energie rinnovabili (UE) 2018/2001 (RED II)17.

Il presente adeguamento dell’ordinanza si basa sulla direttiva UE sull’efficienza energetica (2012/27/UE) in vigore dal 201218, che vincola ogni Stato membro a conseguire risparmi di energia finale entro il periodo obbligatorio applicabile. Gli Stati membri sono liberi di decidere come ottenere tali risparmi. Tra le possibilità vi è l’introduzione di un regime obbligatorio di efficienza energetica per i distributori di energia e/o le società di vendita di energia al dettaglio che operano nel territorio dello Stato membro interessato. Finora, diversi Stati membri – tra cui Francia, Italia e Austria – hanno introdotto uno strumento di questo tipo per raggiungere i loro obiettivi di risparmio.

La direttiva UE sull’efficienza energetica si è dimostrata utile nel corso degli anni e la prosecuzione a tempo indeterminato dei periodi obbligatori è prova della rilevanza e del ruolo chiave delle norme attuali all’interno della strategia energetica dell’Unione europea (UE). I nuovi obiettivi di efficienza per i fornitori

17 Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione).

18 Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.