Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 32 pagine

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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:

modifica dell’ordinanza sull’energia

Cpv. 2: i titolari di GO effettuano l’annullamento nella banca dati dell’organo d’esecuzione una volta al mese. In caso di fornitura di gas di origine biologica sotto forma di carburante o combustibile, l’annullamento deve avvenire entro il 25° giorno del mese successivo.

Art. 5 cpv. 1 lett. a, b ed e

Le esigenze tecniche per le GO per combustibili e carburanti e le varie procedure (p. es. registrazione dell’impianto, rilascio della GO ecc.) sono disciplinate dal DATEC in una nuova ordinanza dipartimentale sulla garanzia di origine per combustibili e carburanti.

Art. 7b

Ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 LEne, i Cantoni definiscono i territori adeguati. Devono tenere conto degli interessi della protezione del paesaggio e dei biotopi e della conservazione della foresta, nonché di quelli dell’agricoltura (protezione dei terreni coltivi e delle superfici per l’avvicendamento delle colture) (art. 10 cpv. 1terLEne). In questi territori adeguati, gli impianti solari ed eolici di interesse nazionale che non si trovano all’interno di oggetti d’importanza nazionale secondo l’articolo 5 della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) godono di benefici sotto il profilo del diritto materiale (cfr. art. 9a cpv. 4 LAEl). Ne deriva che la pianificazione e la realizzazione di impianti eolici e di estesi impianti solari si concentrano sui territori adeguati, preservando il paesaggio e gli spazi vitali al di fuori di tali aree.

Detti vantaggi fanno accrescere fortemente l’importanza dei territori adeguati e in particolare della ponderazione degli interessi che porta alla loro delimitazione. Per questo motivo è importante conoscere e considerare al livello opportuno le esigenze rilevanti già nel piano direttore. Pertanto, nelle prescrizioni di esecuzione si chiariscono i requisiti corrispondenti per la pianificazione dei territori adeguati.

Per determinare i territori adeguati, all’interno di aree «potenzialmente idonee» si tracciano i perimetri di possibili ubicazioni. Questi vengono poi valutati con una prima ponderazione degli interessi, conformemente al livello o in forma approssimativa, per comprendere quale sia la realizzabilità degli impianti22.

Nella ponderazione degli interessi, i Cantoni devono tenere conto, tra l’altro, del fatto che è previsto di potenziare lo sfruttamento delle energie rinnovabili con determinati obiettivi, e che ciò costituisce un interesse nazionale23 da porre in relazione con gli altri interessi, in particolare quelli di protezione. Il Parlamento ha menzionato esplicitamente alcuni di questi interessi nel nuovo articolo 10 capoverso 1ter LEne. Anche se la disposizione ne enumera diversi, dai dibattiti parlamentari emerge comunque che il legislatore ha menzionato solo gli interessi che reputa particolarmente importanti. L’articolo 7b amplia l’elenco in modo non esaustivo per chiarire che devono essere presi in considerazione tutti gli interessi rilevanti a livello di piano direttore (e quindi ai fini delle facilitazioni di cui all’art. 9a cpv. 4 LAEl).

L’articolo 6 capoverso 2 lettera bbisdella legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700) già statuisce che i Cantoni devono elaborare i fondamenti per stabilire i territori adeguati. Tuttavia, attendendosi il Parlamento rilevamenti sufficienti e un’equilibrata ponderazione degli interessi, l’articolo 7b precisa che la determinazione dei territori adeguati deve basarsi su fondamenti che permettano una considerazione (al livello opportuno) di tutti gli interessi rilevanti. Soprattutto nei settori della protezione della natura (compresa la protezione delle specie) e del paesaggio, spesso controversi per questo tipo di impianti, si deve poter disporre di validi fondamenti e rilevamenti per l’imprescindibile ponderazione degli interessi. Non è necessario che tali fondamenti e rilevamenti vengano rielaborati

22 Christoph Jäger/Andrea Schläppi, Raumplanungsrechtliche Pflichten aus Art. 10 EnG, perizia giuridica all’attenzione dell’ARE, Berna 2020, n. marg. 46 e 54. Si intendono per territori potenzialmente idonei quelli che tecnicamente si presterebbero alla produzione di elettricità per mezzo di energie rinnovabili (p. es. perché caratterizzati da una forza del vento sufficiente); per l’energia solare una chiara tracciatura delle aree potenzialmente idonee risulta più complessa. Nella delimitazione di specifici territori adeguati si dovrà anche considerare la modalità di sfruttamento dell’energia solare prevista per la zona in questione, ossia se un’area sia ritenuta idonea per l’utilizzo del solare termico o per il fotovoltaico.

23 Jäger/Schläppi, n. marg. 45.