Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 32 pagine

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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:

modifica dell’ordinanza sull’energia

superato o mancato il loro obiettivo (lett. b). Infine, vengono pubblicati annualmente il numero e il tipo di misure attuate, nonché i relativi risparmi di elettricità conseguiti (lett. c).

Art. 51k Disposizione penale

Le disposizioni relative ai miglioramenti dell’efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità contengono una disposizione penale. Ai sensi dell’articolo 70 capoverso 1 lettera g LEne è punito chiunque, intenzionalmente, non notifica la vendita di elettricità o fornisce indicazioni errate in merito o sulle misure notificate.

Art. 54 Impianti pilota e di dimostrazione nonché progetti pilota e di dimostrazione

Le modifiche sono tese a una formulazione più precisa che porti a una migliore corrispondenza con le attuali e comprovate prassi di promozione nel settore degli impianti e dei progetti pilota e di dimostrazione.

Ora viene esplicitamente menzionato il concetto di «innovazione», che rappresenta una caratteristica fondamentale dei progetti pilota e di dimostrazione ma non era ancora presente nel testo (cpv. 1 lett. a

n. 1). Nel capoverso 1 lettera a numero 2 viene introdotta una precisazione sulle caratteristiche di un progetto pilota (anche per delimitarlo rispetto a un progetto di dimostrazione); questa descrizione più precisa delle differenze acquisirà rilevanza in futuro, poiché la revisione dell’articolo 53 LEne prevede un tasso di promozione maggiore per i progetti pilota.

Il capoverso 1 lettera b numero 1 precisa che per gli impianti e i progetti di dimostrazione la prova del corretto funzionamento deve essere effettuata nelle dimensioni reali (cioè come avverrà in seguito nella pratica) in un ambiente vicino al mercato. Il numero 2 contiene una precisazione delle caratteristiche di un progetto di dimostrazione, anche per delimitarlo rispetto a un progetto pilota.

Il capoverso 2 relativo ai progetti faro è integrato con il concetto di «risonanza», essendo questo un loro tratto essenziale, decisivo per una loro comunicazione riuscita.

Art. 61 cpv. 1 e 3

Le modifiche sono tese a una formulazione più precisa che porti a una migliore corrispondenza con le attuali e comprovate prassi di promozione nel settore degli impianti e dei progetti pilota e di dimostrazione.

Nel capoverso 1 viene modificato l’ordine e si precisano i criteri principali per i progetti pilota e di dimostrazione per facilitarne l’esecuzione (se ne possono trarre criteri di valutazione più semplici per le domande concrete) e che questi devono essere più congruenti con l’attuale politica energetica e le recenti revisioni della LEne:

- lett. a: si precisa che dai progetti ci si attende un contributo concreto e che la politica energetica comprende inevitabilmente anche la politica climatica (decarbonizzazione, sequestro del CO2, economia circolare ecc.);

- lett. b: analogamente all’articolo 54 capoverso 1 numero 1, vi è un’integrazione per quanto riguarda l’aspetto dell’innovazione e si precisa che i progetti in genere comprendono attività di sviluppo e soprattutto di collaudo e che dai progetti risulta un concreto guadagno di conoscenze (che rientra nel succitato contributo secondo la lett. a);

- lett. c: si precisa che qui si intende il potenziale di mercato della tecnologia da sviluppare, ma la probabilità di successo comprende il progetto stesso (p. es. le competenze dei promotori di progetti o la procedura seguita nel progetto);

- lett. d: viene adeguato il criterio secondo cui deve essere garantita solo l’accessibilità dei risultati al pubblico, senza che vi sia un obbligo per i promotori di progetti di diffonderli attivamente;