Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 32 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo

Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:

modifica dell’ordinanza sull’energia

1. Situazione iniziale

Il 29 settembre 2023, nell’ambito della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (FF 2023 2301), il Parlamento ha modificato, tra l’altro, gli articoli 10 (Piani direttori dei Cantoni), 12 (Interesse nazionale all’impiego di energie rinnovabili), 15 (Obbligo di ritiro e di rimunerazione), 16 e 17 (Consumo proprio) e 32 (Bandi di gara per misure di efficienza energetica) della legge federale del 30 settembre 2016 sull’energia (LEne; RS 730.0) e ha introdotto i nuovi articoli 18a (Immissione di energia da parte della Confederazione) e 37a (Mutui di tesoreria).

Di conseguenza occorre adeguare l’ordinanza del 1° novembre 2017 sull’energia (OEn; RS 730.01), in particolare per quanto riguarda l’articolo 12 (Obbligo di rimunerazione), nonché gli articoli 14, 16 e 18 (Consumo proprio), nonché introdurre i nuovi articoli 3a (Garanzie di origine della Confederazione), 7b (Delimitazione di territori adeguati), 9a (Impianti solari di interesse nazionale), 20a (Programmi a livello nazionale), 36a (Mutui di tesoreria) e 51a–51k (Miglioramenti dell’efficienza energetica da parte dei fornitori di elettricità).

Inoltre, nello stesso avamprogetto il Parlamento ha incluso anche i nuovi articoli 9a (Incremento della produzione di elettricità d’inverno) e 15b (Potenziamenti della rete di distribuzione e delle linee di raccordo dovuti alla produzione) della legge del 23 marzo 2007 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7). Ciò rende necessario un adeguamento dell’articolo 10 OEn e un nuovo articolo 9abis, quest’ultimo per disciplinare le misure di compensazione per la protezione della biodiversità e del paesaggio.

Inoltre, con la presente revisione dell’OEn viene introdotta una garanzia di origine (GO) per i biocombustibili e i biocarburanti liquidi e gassosi e per l’idrogeno di origine non biologica. Questo adeguamento dell’ordinanza non è correlato alle suddette modifiche di legge; viene eseguito per efficienza procedurale, ma congiuntamente agli adeguamenti dovuti alla revisione della legge.

2. Punti essenziali dell’avamprogetto

2.1 Interesse nazionale

Nell’articolo 12 capoverso 4 LEne il Parlamento ha deciso che il Consiglio federale – oltre agli impianti idroelettrici ed eolici – deve ora stabilire anche la grandezza e l’importanza richieste per gli impianti solari. Il Consiglio federale dà attuazione a questo compito nell’OEn.

Come in passato, nel piano direttore i Cantoni designano i territori adeguati per gli impianti idroelettrici ed eolici, e ora lo fanno anche per gli impianti solari di interesse nazionale (art. 10 cpv. 1 LEne). Nel definire i territori per gli impianti solari ed eolici devono tenere conto degli interessi della protezione del paesaggio e dei biotopi, della conservazione della foresta, nonché di quelli dell’agricoltura (protezione dei terreni coltivi e delle superfici per l’avvicendamento delle colture) (art. 10 cpv. 1terLEne). All’interno di questi territori adeguati, gli impianti solari ed eolici di interesse nazionale godono di benefici sotto il profilo del diritto materiale (cfr. art. 9a cpv. 4 LAEl). Ne consegue che la pianificazione e la realizzazione di impianti solari ed eolici si concentrano sui territori adeguati, preservando il paesaggio al di fuori di tali aree.

La priorità di principio nei territori adeguati non vale per la forza idrica, settore in cui sono i progetti della Tavola rotonda sull’energia idroelettrica e il progetto Chlus a prevalere. Sui progetti definiti con la Tavola rotonda c’è il consenso di rappresentanti dei principali operatori del settore idroelettrico (associazioni di protezione, gestori, Cantoni e Confederazione), che hanno firmato una dichiarazione congiunta. Per questi progetti devono essere previste misure di compensazione supplementari per la protezione della