Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 32 pagine
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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:
modifica dell’ordinanza sull’energia
Art. 12 cpv. 1 e 1bis
Il prezzo di mercato medio trimestrale secondo l’articolo 15 LEne corrisponde al prezzo di mercato medio secondo l’articolo 23 LEne nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità (cpv. 1). Non vi sono motivi per calcolare in modo diverso questi due prezzi di mercato medi.
Il capoverso 1bisstabilisce l’ammontare delle rimunerazioni minime previste dalla legge (v. n. 2.3 per il calcolo degli importi della rimunerazione). La rimunerazione minima ha lo scopo di garantire che i gestori possano comunque ammortizzare il proprio impianto in caso di distorsioni del mercato che facciano crollare i prezzi di mercato medi. Poiché gli impianti che generano elettricità da fonti rinnovabili solitamente beneficiano di una promozione e possono almeno in parte ricorrere anche al consumo proprio, le rimunerazioni minime per gli impianti fotovoltaici sono molto basse, se non quasi superflue. Soprattutto con gli impianti con una potenza superiore a 30 kW e con consumo proprio l’ammortamento è possibile in tempi ben inferiori alla durata di vita anche senza una rimunerazione minima.
Per quanto riguarda le microcentrali idroelettriche, la rimunerazione minima riguarda soprattutto gli impianti che finora non hanno ricevuto rimunerazioni per l’immissione di elettricità e il finanziamento dei costi supplementari; per questo la rimunerazione minima per questo tipo di impianti è maggiore. Attualmente si tratta di una piccola quantità di energia, per la quale in alcuni casi i gestori della rete di distribuzione gestiscono anche gli impianti. A partire dal 2035, saranno inclusi anche gli impianti oggi promossi con il finanziamento dei costi supplementari.
Art. 14 cpv. 3
L’utilizzo della linea di raccordo e del punto di raccordo alla rete (denominato anche «punto di congiunzione» nella documentazione del settore) consente in particolare anche ai proprietari fondiari di stabili già esistenti di formare un RCP tra loro senza dover posare ulteriori linee, fintantoché l’RCP in questione si trova a un livello di tensione inferiore a 1 kV (livello di bassa tensione). Per garantire ciò, l’utilizzo comprende sia il punto di raccordo alla rete in quanto tale (morsetti di uscita della distribuzione a bassa tensione nella cabina di trasformazione, morsetti di uscita nella cabina di distribuzione o morsetti di derivazione su linee aeree o interrate), sia le sbarre collettrici e gli impianti di protezione in una cabina di distribuzione o simili elementi della rete di distribuzione che si trovano sulla stessa sbarra collettrice del trasformatore.
Art. 16 Partecipazione di locatari e affittuari al raggruppamento
Per una migliore visione d’insieme, le disposizioni relative alla contabilizzazione della fornitura di energia elettrica in caso di partecipazione di locatari e affittuari al raggruppamento, finora contenute nell’articolo 16, vengono trasferite nei due nuovi articoli 16a e 16b. L’articolo 16 comprende quindi solo gli ex capoversi 4–7, ripresi senza modifiche.
Art. 16a Conteggio dei costi esterni
L’articolo 16a disciplina il conteggio dei costi esterni, intesi, ai sensi del capoverso 1, come tutti i costi che vengono fatturati dal fornitore di energia o dal gestore della rete di distribuzione per l’elettricità acquistata esternamente e per la misurazione del raggruppamento (lett. a). Se il raggruppamento comprende più punti di misurazione gestiti dal gestore di rete, questi rientrano tutti nei costi esterni. La lettera b disciplina la gestione dei costi che possono insorgere per la rete di distribuzione interna in caso di RCP molto ampi (v. n. 2.2). Poiché una tale rete viene utilizzata per distribuire sia l’elettricità acquistata esternamente che quella prodotta e acquistata internamente, anche i relativi costi devono poter essere imputati proporzionalmente ai costi esterni e a quelli interni, in funzione delle rispettive quantità di elettricità acquistate. Una rete per la distribuzione di elettricità all’interno dell’RCP deve essere chiaramente differenziata dall’infrastruttura per la distribuzione di elettricità all’interno di un edificio (impianto a bassa tensione). Per quest’ultima, indipendentemente dalla ripartizione dei costi, il proprietario rimane l’unico responsabile della sicurezza e della prevenzione dei guasti (cfr. art. 20 legge del 24 giugno 1902