Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 32 pagine
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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:
modifica dell’ordinanza sull’energia
sugli impianti elettrici [LIE; RS 734.0] e art. 5 cpv. 1 ordinanza del 7 novembre 2001 sugli impianti a bassa tensione [OIBT; RS 734.27]). Il punto di distinzione è costituito tipicamente dai morsetti d’ingresso del ruttore di sovraintensità.
I costi continuano a essere addebitati ai locatari e affittuari in funzione del consumo, come in precedenza (cpv. 2).
Ora il capoverso 3 stabilisce un tetto massimo anche per i costi esterni, se includono i costi relativi a una rete per la distribuzione interna di elettricità (cpv. 1 lett. b): per un partecipante all’RCP non possono essere maggiori, per quanto riguarda la corrispondente quantità di elettricità acquistata esternamente, di quanto sarebbero se non partecipasse all’RCP. Per i proprietari fondiari, in genere questo non dovrebbe essere un problema, perché a causa delle sue dimensioni l’RCP dovrebbe appartenere regolarmente a un gruppo di clienti diverso da quello in cui si troverebbero i singoli partecipanti, e quindi beneficiare di costi di rete inferiori. Inoltre, i proprietari fondiari sono liberi come in passato (ossia prima della modifica dell’art. 17 cpv. 4 LEne) di far valere i costi relativi a una rete per la distribuzione interna di elettricità nei costi di costruzione o nella locazione. Va da sé che in questo caso i costi non possono essere addebitati in aggiunta attraverso il prezzo dell’elettricità.
Art. 16b Conteggio dei costi interni
Oltre ai costi esterni di cui all’articolo 16a, un RCP sostiene anche costi interni.
Il capoverso 1 elenca i costi che sono considerati interni. Come in passato, essi comprendono i costi per l’energia prodotta internamente (lett. a) e i costi per la misurazione interna (privata), la fornitura dei dati e la contabilizzazione del raggruppamento (lett. b). Naturalmente, i costi per la misurazione possono essere addebitati come costi interni solo se si tratta di misurazioni (private) effettuate all’interno dell’RCP. I costi attinenti alla misurazione dell’RCP stesso, anche se composto da più punti di misurazione, rientrano nei costi esterni di cui all’articolo 16a. Per analogia con l’articolo 16a capoverso 1 lettera b si aggiunge ora che possono valere come costi interni anche i costi legati a un’eventuale rete per la distribuzione interna di elettricità in un RCP di grandi dimensioni, nella misura in cui essa serva a distribuire l’elettricità prodotta e consumata internamente (lett. c); come in passato, questi costi possono essere addebitati anche tramite il canone di locazione.
Il capoverso 2 riprende il tenore della disposizione vigente in merito al conteggio forfettario dei costi interni, apportando qualche modifica redazionale di lieve entità. Ai locatari e affittuari può quindi essere addebitato come costi esterni un massimo dell’80 per cento dell’importo che, in caso di mancata partecipazione al raggruppamento, comporterebbe l’acquisto del prodotto elettrico standard esterno per la quantità di elettricità corrispondente. Eventuali costi secondo il capoverso 1 lettera c (costi proporzionali per una rete per la distribuzione interna di elettricità) sono inclusi nell’importo forfettario dell’80 per cento.
In alternativa, ai sensi del capoverso 3 i proprietari fondiari hanno anche la possibilità di addebitare ai partecipanti al raggruppamento, come in passato, i costi interni effettivamente sostenuti, tenendo conto dei ricavi derivanti dall’immissione in rete (lett. a). Come in passato, il limite massimo è rappresentato dai costi che i singoli partecipanti sosterrebbero per acquistare una quantità di elettricità corrispondente se non facessero parte del raggruppamento. Il limite per i costi interni rimane invariato anche se includono i costi proporzionali per una rete per la distribuzione interna di elettricità. Qualora i costi interni (incl. eventuali costi secondo il cpv. 1 lett. c) risultino inferiori ai costi che in caso di mancata partecipazione al raggruppamento i singoli locatari e affittuari sosterrebbero per acquistare una quantità di elettricità corrispondente, come in passato il proprietario fondiario può addebitare, oltre ai costi interni, al massimo la metà del risparmio ottenuto (lett. b).
Art. 18 cpv. 5 e 6
Analogamente alla regolamentazione per le comunità locali di energia elettrica, i gestori di rete notificano ai proprietari fondiari entro 14 giorni le informazioni necessarie per la costituzione di un RCP (cpv. 5).