Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 32 pagine
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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:
modifica dell’ordinanza sull’energia
sette anni mediante i ricavi del supplemento rete (art. 37a cpv. 3 LEne). Inoltre, i mutui devono essere rimunerati conformemente ai tassi d’interesse usuali sul mercato (art. 37a cpv. 4 LEne).
L’articolo 36a stabilisce che l’UFE e l’AFF regolano di comune accordo i dettagli per la concessione e il rimborso dei mutui.
Art. 51a Obiettivo
Il capoverso 1 stabilisce che i fornitori di elettricità devono raggiungere per ogni anno civile miglioramenti dell’efficienza energetica pari al 2 per cento delle loro vendite di elettricità di riferimento. Le vendite di elettricità di riferimento sono definite come il valore medio delle vendite di elettricità degli ultimi tre anni civili notificati. Le quantità vendute per anno civile devono essere notificate ogni anno all’UFE (v. art. 51f). I fornitori di elettricità con una vendita di elettricità di riferimento inferiore a 10 GWh l’anno sono esonerati dal conseguimento di questo obiettivo. Per questi fornitori di elettricità, l’onere di fissare un obiettivo di efficienza e di elaborare le prove sarebbe sproporzionato rispetto ai risparmi ottenuti. Non sono disponibili informazioni sul numero di fornitori di elettricità interessati. A causa della ristretta struttura di approvvigionamento della Svizzera, l’UFE stima un totale approssimativo di 350–400 fornitori di elettricità che, con un limite di vendita fissato a 10 GWh, avranno in futuro un obiettivo da raggiungere. I fornitori di elettricità per i quali vengono stabiliti degli obiettivi dovrebbero tuttavia coprire più del 95 per cento del consumo nazionale di elettricità.
Per determinare le vendite di elettricità di riferimento e quindi l’obiettivo, non vengono prese in considerazione le forniture di elettricità ai consumatori finali i cui costi per l’elettricità ammontano almeno al 20 per cento del valore aggiunto lordo (intensità elettrica) (lett. a). In questo modo, nelle intenzioni del legislatore (art. 46b cpv. 6 LEne), si garantisce che i fornitori di elettricità non addossino alcun costo a singoli consumatori finali che consumano grandi quantità di elettricità. Nel complesso, questi consumatori finali caratterizzati da elevata intensità elettrica rappresentano meno del 5 per cento del consumo annuo di elettricità in Svizzera. Oltre ai volumi di vendita riguardanti consumatori finali a elevata intensità elettrica, vengono dedotte anche le forniture di elettricità esentate dal corrispettivo per l’utilizzazione della rete di cui all’articolo 14a capoverso 1 LAEl, vale a dire per il fabbisogno proprio di centrali elettriche, per l’azionamento di pompe in centrali di pompaggio e per gli impianti di stoccaggio senza consumo finale (lett. b).
Art. 51b Misure
I miglioramenti dell’efficienza energetica si concretizzano con un approccio basato su misure, paragonabile agli attuali approcci applicati alle convenzioni sugli obiettivi per le imprese nell’ambito dell’attuazione della LEne o dell’articolo relativo ai grandi consumatori. Affinché una misura sia ammissibile e quindi computabile (cpv. 1):
a. deve orientarsi alle migliori tecnologie disponibili; deve quindi essere una soluzione a minor consumo energetico rispetto a una soluzione standard del settore; e inoltre
b. i risparmi di elettricità conseguiti devono essere quantificabili in modo plausibile e comprensibile; la procedura per determinare i risparmi di elettricità può basarsi su un approccio metrologico o matematico.
I risparmi di elettricità generati dalle misure sono calcolati per la durata tipica degli effetti delle rispettive misure o la durata di vita dei rispettivi dispositivi o impianti (cpv. 2).
Per evitare effetti di trascinamento, è necessario che le misure attuate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza non siano computabili (fatta eccezione per le misure interessate dalle disposizioni transitorie di cui all’art. 80b).