Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 32 pagine

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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:

modifica dell’ordinanza sull’energia

i fornitori di elettricità contribuiranno al miglioramento di quest’ultima. In questo modo si rafforzano sia la sicurezza dell’approvvigionamento che la protezione del clima.

Il nuovo strumento fissa un obiettivo quantitativo per giungere a un ulteriore miglioramento dell’efficienza energetica. Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare esatto di questo obiettivo rapportandolo alle vendite annuali di energia elettrica di un fornitore ai consumatori finali in Svizzera. Ad esempio, con un obiettivo del 2 per cento sarà possibile risparmiare circa 1 TWh di elettricità nel 203516. Inoltre, per l’obiettivo sono determinanti solo le forniture di elettricità a consumatori finali, mentre l’ambito degli intermediari non è preso in considerazione.

L’attuazione del nuovo strumento comporterà costi per i fornitori di elettricità, ad esempio per lo svolgimento di consulenze energetiche o per nuovi dispositivi e impianti. Questi costi possono essere trasferiti attraverso la componente energetica del prezzo dell’elettricità ed essere quindi addossati ai clienti nel servizio universale e nel libero mercato. I fornitori di elettricità sono perciò incentivati a fornire prestazioni inerenti all’efficienza energetica nel modo più economico possibile, contenendo i costi nella più ampia misura possibile.

2.5 Ulteriori modifiche necessarie a causa di modifiche a livello di legge

Inoltre, le seguenti modifiche a livello di legge comportano modifiche o integrazioni dell’OEn:

 adeguamenti dell’articolo 10 LEne (Piani direttori dei Cantoni);

 possibilità di realizzare programmi a livello nazionale per misure di efficienza (art. 32 cpv. 2 LEne);

 nuova disposizione sull’immissione di energia da parte della Confederazione (art. 18a LEne);  possibilità di indebitamento del Fondo per il supplemento rete tramite mutui di tesoreria (art. 37a LEne);

 adeguamento dell’articolo 53 capoverso 2 primo periodo, 2bise 3 lettera a LEne (ricerca, sviluppo e dimostrazione) quale atto normativo correlato nell’ambito della legge federale del 30 settembre 2022 sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli; FF 2022 2403).

2.6 Sistema di garanzie di origine per combustibili e carburanti

L’articolo 9 capoverso 5 LEne prevede che il Consiglio federale possa «prevedere una garanzia di origine e un’etichettatura anche per altri settori [oltre all’elettricità], in particolare per il biogas». Con la presente revisione dell’OEn, il Consiglio federale si avvale di questa competenza e introduce una GO per i biocombustibili e i biocarburanti liquidi e gassosi e per l’idrogeno di origine non biologica (denominati collettivamente «combustibili e carburanti»). Si tratta di sostanze che a seconda della loro origine svolgono un ruolo importante per garantire un approvvigionamento energetico rinnovabile, ridurre le emissioni di gas serra e raggiungere l’obiettivo climatico del saldo netto delle emissioni pari a zero entro il 2050, in linea con quanto previsto dalla LOCli.

Nel nuovo sistema di GO, combustibili e carburanti vengono registrati a partire dalla produzione o dall’importazione e monitorati fino al consumo. Se vengono computati nel quadro di strumenti di politica climatica o energetica, ciò può essere annotato sulle GO, che fungono poi da documento giustificativo. Il nuovo sistema di GO dovrebbe quindi contribuire in modo significativo a rendere visibile il plusvalore ecologico dei combustibili e dei carburanti registrati ed evitare doppi conteggi. Da un lato ciò dovrebbe

16 La stima si basa su una durata media degli effetti delle misure di dieci anni e una previsione futura di vendite di energia elettrica a medio termine di 60 TWh/anno.