Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/2: Attuazione della legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili a livello di ordinanza e ulteriori modifiche delle ordinanze interessate · 32 pagine

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Legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili:

modifica dell’ordinanza sull’energia

biodiversità e del paesaggio (art. 9a cpv. 3 lett. e LAEl), anch’esse precisate nella presente ordinanza (art. 9°quater).

La priorità di principio rispetto ad altri interessi nazionali non significa che l’impianto possa essere autorizzato sempre e comunque, restando imprescindibili la valutazione del singolo caso e la ponderazione degli interessi.

Secondo l’articolo 12 capoverso 2bislettera c LEne, il divieto di impianti per l’impiego di energie rinnovabili nei biotopi e nelle riserve per uccelli acquatici e di passo non si applica se soltanto il tratto del deflusso residuale è situato nell’oggetto protetto. La disposizione stabilisce che in questi casi dovrebbe ora essere possibile una ponderazione degli interessi. Dai dibattiti parlamentari è tuttavia emerso chiaramente che gli scopi della protezione devono continuare a essere applicati senza riduzioni e non possono essere intaccati (cfr. Boll. Uff. 2023 1501). I biotopi di interesse nazionale esistenti devono essere conservati in base ai loro scopi di protezione (funzione, qualità, dimensioni, diverse funzioni e processi nonché spazi vitali meritevoli di protezione). Inoltre non occorre inserire alcuna disposizione esecutiva nell’ordinanza. Si può altresì ipotizzare che ci saranno solo pochi siti o impianti a cui si potrà applicare questa disposizione legislativa.

Infine, nell’ultimo periodo dell’articolo 12 capoverso 3 LEne il legislatore ha sancito che l’interesse nazionale prevale sugli interessi cantonali, regionali e comunali. A questo proposito, va notato che gli interessi nazionali o cantonali, regionali e comunali devono essere distinti dal diritto cantonale (e sulla base di quest’ultimo, eventualmente anche comunale). A questo proposito vale naturalmente la regola generale: «il diritto cantonale, indipendente, non è completamente slegato dal diritto federale; esso non può “violare il senso e lo spirito del diritto federale e pregiudicarne o addirittura vanificarne gli scopi”» (cfr. Ruch Alexander, in: Ehrenzeller Bernhard / Schindler Benjamin / Schweizer Rainer J. / Vallender Klaus A. [a c. di], Die Schweizerische Bundesverfassung. St. Galler Kommentar, 3aed., Zurigo / San Gallo 2014, art. 9 N 17). Tuttavia, nella ponderazione degli interessi (cfr. art. 3 cpv. 1 lett. c dell’ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio [OPT; RS 700.1]) e sulla base del principio di proporzionalità si deve tener conto anche degli interessi che in quanto tali non derivano direttamente dal diritto cantonale, se non limitano od ostacolano in modo sproporzionato l’interesse nazionale.

2.2 Raggruppamento ai fini del consumo proprio

In relazione al consumo proprio e al raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP), il legislatore ha modificato la LEne in tre punti, comportando la necessità di adeguare l’OEn:

 in primo luogo, rispetto al passato il Consiglio federale può stabilire una definizione più ampia del luogo di produzione (vale a dire il perimetro entro il quale può avvenire il consumo proprio) autorizzando l’utilizzo di linee di raccordo (art. 16 cpv. 1 LEne). Il Consiglio federale si avvale ora di questa competenza consentendo agli RCP a un livello di tensione inferiore a 1 kV l’uso di linee di raccordo per il consumo proprio, compresa l’infrastruttura elettrica al punto di raccordo;

 in secondo luogo, gli RCP non sono più obbligati ad avere un solo punto di misurazione fisico come interfaccia con il gestore di rete, ma possono averne anche diversi (art. 17 cpv. 1 LEne). Il Consiglio federale attua quest’ultima disposizione imponendo ai gestori di rete l’obbligo di consentire i cosiddetti «RCP virtuali». Ciò significa che per creare un RCP si possono continuare a utilizzare gli attuali sistemi di misurazione intelligenti: da un lato il gestore di rete li tratta come punto di misurazione virtuale dell’RCP, e dall’altro mette a disposizione dell’RCP i dati di misurazione necessari per la contabilizzazione del consumo proprio interno all’RCP (cfr. art. 8 cpv. 4 e art. 8e dell’ordinanza del 14 marzo 2008 sull’approvvigionamento elettrico [OAEl; RS 734.71] per quanto riguarda gli obblighi relativi all’installazione di sistemi di misurazione intelligenti presso gli RCP e la fornitura dei dati). La possibilità di impiegare punti di misurazione virtuali non ha alcun impatto sui requisiti per l’RCP di cui all’articolo 15 capoverso 1 OEn. La