Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/34: Modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale (attuazione della mozione 22.4253 CET-S «Disgiungere il diritto fondiario rurale dalla PA22+») · 37 pagine
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Numero dell’incarto: BLW-214.5-3/11
regolamentazione della LDFR. Un’analisi di questo tipo consentirebbe di stabilire dove è necessario procedere a una revisione.
[Art. 4 cpv. 2 LDFR] Disposizioni speciali sulle aziende agricole: pvl ritiene che la modifica
comporti un peggioramento anziché un miglioramento. La regolamentazione dovrebbe applicarsi a tutte le persone giuridiche che esercitano o intendono esercitare un’attività agricola (comprese le società cooperative, le fondazioni e le associazioni). pvl dubita che la nuova disposizione sia attuabile e ritiene che comporterà un onere amministrativo considerevole. La formulazione «i cui attivi constino principalmente di un’azienda agricola» è troppo imprecisa.
[Art. 9 cpv. 3 LDFR] Coltivatore diretto: pvl sostiene in linea di principio la proposta. Nell’elenco mancano tuttavia le società cooperative, le fondazioni e le associazioni con scopi chiaramente agricoli e membri che sono coltivatori diretti.
[Art. 10 cpv. 1 LDFR] Valore di reddito: pvl sostiene la proposta.
[Art. 18 cpv. 4 LDFR] Aumento del valore d’imputazione: UDC boccia la proposta. Il nuovo
capoverso 4 è in contraddizione con il principio di base della LDFR, secondo cui l’azienda deve essere ceduta ai discendenti al valore di reddito. La cessione dell’azienda al valore di reddito è sopportabile per chi la riprende. I coeredi sono tutelati dal diritto di partecipazione agli utili se in un secondo tempo l’azienda viene venduta a un prezzo più alto. L’articolo 18 vigente (senza il cpv. 4) consente già oggi un aumento del prezzo di vendita in caso di investimenti effettuati nei 10 anni precedenti la cessione.
[Art. 42 cpv. 1 LDFR] Diritto di prelazione dei parenti – Oggetto e rango: pvl sostiene la proposta.
[Art. 49 cpv. 1 n. 2 LDFR] Diritto di prelazione sulle quote di comproprietà: pvl sostiene la
proposta.
[Art. 60 cpv. 1 lett. j LDFR] Divieto di divisione materiale e di frazionamento – Autorizzazioni
eccezionali: PSS esige che agli aventi causa non contemplati nell’articolo 42 capoverso 1 LDFR sia concessa la possibilità di dividere l’azienda agricola contestata, qualora le sue dimensioni consentano una suddivisione in più aziende che possano essere gestite efficientemente a lungo termine.
[Art. 61 cpv. 1 LDFR] Acquisto di aziende e fondi agricoli – Principio: PSS chiede di aggiungere
alla disposizione «quote di società cooperative, fondazioni e associazioni». Tale aggiunta è in
relazione alla sua richiesta relativa all’articolo 9 LDFR.
[Art. 62 lett. h LDFR] Acquisto di aziende e fondi agricoli – Eccezioni: pvl, I VERDI e PSS non
sostengono la proposta. Non vi è alcuna urgenza di inasprire la regolamentazione. Quella attuale non pone alcun problema nella pratica. Al contrario, questa modifica renderebbe molto più difficile
l’esecuzione delle prescrizioni sulla protezione delle acque, poiché nella pratica la sostituzione reale costituisce uno strumento fondamentale per il loro rispetto.
[Art. 64 cpv. 1 lett. d ed e LDFR] Acquisto di aziende e fondi agricoli – Eccezioni al principio
della coltivazione diretta: pvl e I VERDI non sostengono la proposta. La disposizione vigente
garantisce che gli enti pubblici o le organizzazioni per la protezione della natura possano acquistare fondi agricoli a fini di protezione della natura in condizioni molto specifiche e strettamente definite. La modifica proposta renderebbe molto più difficile l’acquisto di terreni a fini di protezione della natura. Ciò comporterebbe costi elevati e oneri aggiuntivi nonché sarebbe in contraddizione con la legislazione vigente e con la Costituzione.