Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/34: Modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale (attuazione della mozione 22.4253 CET-S «Disgiungere il diritto fondiario rurale dalla PA22+») · 37 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 8Fedlex · Rapporto sui risultati

Numero dell’incarto: BLW-214.5-3/11

[Art. 64 cpv. 1 lett. h LDFR] Acquisto di aziende e fondi agricoli – Eccezioni al principio della

coltivazione diretta: AI, AR, BL, FR, GE, GL, NE, SG, SH, SO e ZG, sostengono la proposta.

GR e VS la bocciano. Tale decisione è la conseguenza della proposta relativa all’articolo 9 capoverso 3 LDFR.

NW, SZ e UR propongono di stabilire una quota massima del 10 per cento del capitale e dei voti. Ciò corrisponde alla proposta relativa all’articolo 9 capoverso 3 LDFR.

[Art. 71 cpv. 1 LDFR] Revoca dell’autorizzazione: GL, GR, JU, SZ, TG, UR, VD e ZH sostengono esplicitamente questa proposta.

BS la boccia. Una tale disposizione comporterebbe un notevole aumento degli oneri burocratici, poiché l’autorità dovrebbe effettuare controlli per garantire il rispetto degli oneri o delle condizioni.

NW raccomanda di riconsiderare la misura. Un aspetto non ancora sufficientemente chiarito riguarda l’annullamento dei trasferimenti di proprietà in caso di revoca successiva dell’autorizzazione. Al

momento non è ancora chiaro quale sia la procedura da seguire in caso di annullamento. L’onere amministrativo e giuridico che ne deriverebbe per l’autorità competente ad accordare l’autorizzazione sarebbe notevole e potrebbe comportare significative complicazioni nella pratica.

Per AI, BL, FR, GE, SG, SH, SO e ZG è necessario apportare un’aggiunta alla disposizione. In questo modo le autorità competenti ad accordare l’autorizzazione potranno accordare più facilmente

autorizzazioni all’acquisto con oneri concreti.

AR esige una revisione della proposta. La disposizione, già contenuta nell’articolo 5 capoverso 3 del decreto federale del 6 ottobre 1989 concernente un divieto temporaneo di alienazione di fondi non agricoli e la pubblicazione dei trasferimenti di proprietà fondiaria (RU 1989 1974), che prevede una rettificazione del registro fondiario di diritto pubblico da parte di un’autorità amministrativa, è stata giustamente criticata nella dottrina. Tale disposizione comporta infatti, in particolare in relazione alle questioni della protezione della buona fede, una difficile delimitazione delle competenze tra autorità amministrativa e tribunale civile. La rettificazione del registro fondiario è originariamente uno strumento di diritto civile (art. 975 CC) e dovrebbe quindi (tornare a) essere riservata esclusivamente al giudice civile. L’attuale revisione della LDFR offrirebbe l’occasione per apportare le opportune correzioni.

Tuttavia, l’articolo 72 capoverso 1bisLDFR riesce a farlo solo in parte.

[Art. 72 cpv. 1bis LDFR] Rettificazione del registro fondiario: SO, SZ e TG sostengono

espressamente la proposta.

GR e ZH chiedono una modifica della proposta. L’incanto forzato non è applicabile, poiché non vi sono crediti da recuperare. Dato che l’aggiunta «in particolare…» non è esaustiva, non apporta alcun valore aggiunto e può essere omessa.

AI, BL, FR, NE, LU, SG, UR e ZG suggeriscono diverse modifiche alla proposta. L’incanto forzato non è applicabile, poiché non vi sono crediti da recuperare. Si verificano ripetutamente casi in cui

circostanze particolari impediscono alle parti contrattuali di annullare il contratto. In tali situazioni,

l’autorità competente ad accordare l’autorizzazione, d’intesa con le parti contrattuali interessate e in conformità con gli obiettivi della LDFR, deve poter ordinare la rettificazione del registro fondiario in modo diverso dall’annullamento del contratto d’acquisto. In primo piano è prevista l’alienazione a un coltivatore diretto, eventualmente seguita o combinata con un pubblico bando (art. 64 cpv. 1 lett. f LDFR).