Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/34: Modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale (attuazione della mozione 22.4253 CET-S «Disgiungere il diritto fondiario rurale dalla PA22+») · 37 pagine
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Numero dell’incarto: BLW-214.5-3/11
la legge più facile da leggere, si propone di sostituire nell’articolo 61 LDFR «azioni e quote sociali» con «quote di partecipazione».
[Art. 71 cpv. 1 LDFR] Revoca dell’autorizzazione: Wolf Advokatur ritiene che la disposizione sia troppo restrittiva. Non ogni violazione di un onere minore dovrebbe giustificare una revoca alla luce del principio di proporzionalità. È positivo che il Consiglio federale, contrariamente al messaggio relativo alla PA 2022+, rinunci a fissare un limite temporale alle autorizzazioni all’acquisto.
[Art. 72 cpv. 1bis LDFR] Rettificazione del registro fondiario: Wolf Advokatur boccia la proposta
secondo cui, in caso di realizzazione, il ricavato eccedente dovrebbe spettare al Cantone e il
proprietario riceverebbe soltanto i costi di acquisto. È prevedibile che ciò darebbe adito a controversie giudiziarie riguardo all’ammontare dei costi di acquisto. Inoltre, secondo l’avviso di Wolf Advokatur,
l’onere amministrativo per il proprietario del fondo e per il Cantone sarebbe considerevole. Il rimando alla procedura di realizzazione forzata secondo la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) è, secondo Wolf Advokatur, decisamente inappropriato. Fa inoltre presente che in tale procedura di norma non esiste alcun limite di prezzo (art. 63 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LDFR). Inoltre, nella procedura d’esecuzione e fallimento, i creditori pignoratizi possono acquisire la proprietà fondiaria anche senza realizzazione autonoma (art. 64 cpv. 1 lett. g LDFR). Potrebbe quindi verificarsi il caso in cui sia una banca ad acquisire un’azienda agricola o un fondo.
[Art. 73 cpv. 1 secondo periodo LDFR] Limite dell’aggravio: secondo Wolk Advokatur, occorre
stabilire in generale se le disposizioni relative al limite dell’aggravio siano ancora giustificate o se lo Stato debba imporre agli imprenditori agricoli prescrizioni relative alla costituzione di pegni immobiliari.
[Art. 75 cpv. 1 lett. e LDFR] Eccezioni al limite dell’aggravio: secondo Wolf Advokatur, la
disposizione è formulata in modo inutilmente restrittivo, escludendo di fatto numerose pretese.
Innanzitutto, è necessario respingere la limitazione ai diritti di pegno immobiliare. In questo contesto, si propone di adeguare la disposizione al diritto vigente, autorizzando tutti i tipi di diritti di pegno
immobiliare, in particolare anche la cartella ipotecaria registrata introdotta il 1° gennaio 2012 e ormai diffusa e affermata nella pratica del registro fondiario e notarile (art. 857 CC). Una limitazione ai diritti di pegno immobiliare non è necessaria. Inoltre, la riattivazione di ipoteche comporta dei costi, poiché richiede un rinnovo del diritto di pegno certificato da notaio. Al contrario, la cartella ipotecaria registrata può essere riattivata senza costi. La revisione proposta contribuisce pertanto anche alla riduzione dei costi e alla semplificazione amministrativa. A questo proposito, non è di ostacolo alla presente
proposta il fatto che la costituzione secondo la procedura dell’articolo 34 LDFR sia autorizzata solo sotto forma di ipoteca (art. 824 segg. CC). Tuttavia, la costituzione convenzionale di un diritto di pegno immobiliare, ad esempio in una convenzione di divorzio, dovrebbe poter avvenire anche sotto forma di cartella ipotecaria (registrata). La nuova disposizione proposta intende limitare l’eccezione al limite dell’aggravio ai diritti all’utile spettanti ai coeredi, all’alienante e al coniuge. Tale elenco non è
esaustivo. Anche comproprietari o proprietari in comune ai quali l’azienda agricola o il fondo agricolo non è stato attribuito possono far valere un diritto all’utile legale (art. 37 cpv. 4 LDFR). Inoltre, il diritto vigente prevede espressamente la possibilità di pattuire convenzionalmente diritti all’utile nell’ambito di atti tra vivi (art. 41 cpv. 1 LDFR). Questa possibilità non è limitata a parenti o coeredi. Anche in caso di alienazione, ad esempio all’affittuario o a un terzo, a un prezzo inferiore rispetto al valore venale, può essere convenuto un diritto all’utile e, per garantirlo, può essere iscritto nel registro fondiario un diritto di pegno (art. 34 LDFR). È quindi doveroso non limitare il novero delle persone nella legge e riferire la prescrizione anche ai diritti all’utile convenzionali. I coniugi possono modificare in qualsiasi momento il loro regime dei beni mediante convenzione matrimoniale (art. 187 CC). Ciò comporta lo scioglimento del regime dei beni fino ad allora in vigore (in caso di regime della partecipazione agli acquisti, art. 204 CC) e, salvo diverso accordo, le pretese derivanti dal regime dei beni diventano immediatamente esigibili (art. 218 CC). Pretese relative al regime dei beni possono quindi sorgere anche in caso di passaggio dal regime della partecipazione agli acquisti o della comunione dei beni alla separazione dei beni (art. 185 CC). Se il passaggio a un altro regime avviene mediante convenzione matrimoniale, non