Rapporto sui risultati

Consultazione 2024/34: Modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale (attuazione della mozione 22.4253 CET-S «Disgiungere il diritto fondiario rurale dalla PA22+») · 37 pagine

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Numero dell’incarto: BLW-214.5-3/11

Essi sono quindi rinviati alla via del ricorso (art. 83 LDFR). Ciò è insoddisfacente e limita i loro diritti di prelazione e all’attribuzione.

[Art. 61 cpv. 1 LDFR] Acquisto di aziende e fondi agricoli – Principio: Wolf Advokatur propone di

apportare un’aggiunta alla disposizione. È problematico che un’acquisizione di diritti di partecipazione soggetta all’obbligo di autorizzazione che non è mai stata sottoposta all’autorità per l’autorizzazione comporti una situazione d’incertezza di durata illimitata (sentenza del Tribunale federale 4A_260/2018 del 28 novembre 2018, c. 2). Lo è in particolare nel contesto della LDFR, se in un secondo momento i discendenti coltivatori diretti fanno valere il loro diritto all’attribuzione di quote di partecipazione (art. 4 cpv. 2 in combinato disposto con l’art. 11 cpv. 1 LDFR) o diritti di prelazione. L’inefficacia sospensiva ha allora come conseguenza che i discendenti non possono acquisire validamente tali quote di

partecipazione. Il legislatore dovrebbe limitare questi rischi legali latenti non trascurabili per le

generazioni future introducendo nella LDFR un termine di perenzione (generoso, ad esempio 30 anni) per l’obbligo di autorizzazione all’acquisizione di quote di partecipazione.

[Art. 62 lett. h LDFR] Acquisto di aziende e fondi agricoli – Eccezioni: Creatina, insieme alle

organizzazioni per la protezione dell’ambiente, degli animali e degli uccelli, boccia la proposta. La modifica prevista ostacolerebbe in modo significativo l’attuazione delle disposizioni in materia di

protezione delle acque, in particolare della protezione contro le piene, e danneggerebbe l’interesse pubblico.

Wolf Advokatur sostiene la proposta.

[Art. 64 cpv. 1 lett. d ed e LDFR] Acquisto di aziende e fondi agricoli. – Eccezioni al principio

della coltivazione diretta: come tutte le organizzazioni per la protezione dell’ambiente, degli animali e degli uccelli, anche Creatina boccia la proposta. Gli adeguamenti previsti avrebbero gravi conseguenze negative per la protezione della natura e comporterebbero costi elevati. Sono in contraddizione con gli obiettivi della Costituzione e della legge. Non si ravvisa alcun interesse pubblico a favore di tali

modifiche.

Wolf Advokatur boccia la proposta. All’origine della modifica qui suggerita vi è evidentemente la

fattispecie in merito alla quale il Tribunale federale ha dovuto statuire nella DTF 147 II 385. Il Tribunale federale ha tutelato l’acquisto di «un’opera naturale protetta» da parte della Fondazione Stazione ornitologica, respingendo chiaramente l’affermazione contenuta nel ricorso, secondo cui era

necessario procedere a una ponderazione degli interessi. Secondo Wolf Advokatur, la modifica

proposta è superflua. Un’autorizzazione all’acquisto basata sull’articolo 64 capoverso 1 lettera e LDFR è talmente rara che non si impone un intervento a livello legislativo. La restrizione all’acquisto proposta è inoltre in contraddizione con le intenzioni espresse dal Governo federale di rafforzare la protezione delle specie.

[Art. 64 cpv. 1 lett. h LDFR] Eccezioni al principio della coltivazione diretta: Wolf Advokatur

suggerisce un miglioramento della disposizione. Il rimando all’articolo 4 capoverso 2 LDFR è errato e fuorviante. Questa norma (art. 4 cpv. 2 LDFR) dice solo che le disposizioni relative all’azienda agricola (ad es. diritti di prelazione e all’attribuzione) sono applicabili a un pacchetto di azioni di maggioranza. Questa norma non ha nulla a che vedere con l’autorizzazione all’acquisto (DTF 140 II 233, c. 4).

L’articolo 64 capoverso 1 lettera h LDFR si riferisce inoltre anche alle società di capitali che detengono esclusivamente fondi come attivi principali; tali società non rientrano tuttavia nell’articolo 4 capoverso 2 LDFR. Anche l’ultima parte della frase «e sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 9 capoverso 3» non è pertinente: l’articolo 64 LDFR riguarda proprio l’autorizzazione di un’eccezione al principio della coltivazione diretta. Non è quindi possibile che, in virtù del rimando all’articolo 9 capoverso 3 LDFR, debbano essere soddisfatte le condizioni della coltivazione diretta, perché in tal caso la norma di cui all’articolo 64 LDFR non sarebbe necessaria. È altresì errato che la norma parli di acquisizione di capitale e voti. I voti non possono essere acquisiti, sono sempre legati a quote di capitale. Per rendere