Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/34: Modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale (attuazione della mozione 22.4253 CET-S «Disgiungere il diritto fondiario rurale dalla PA22+») · 37 pagine
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Numero dell’incarto: BLW-214.5-3/11
AI, GE, GR, FR, NW, OW, SO, SZ, ZG e ZH chiedono che il diritto di superficie sia subordinato alla LDFR, anche se il fondo non appartiene a un’azienda agricola o l’affittuario non gestisce un’azienda agricola.
AI, AR, BL, FR, GR, SG, SO, TI e ZG chiedono che il diritto di superficie sia concesso solo agli
affittuari che gestiscono un’azienda agricola. In questo modo è possibile escludere le aziende gestite per hobby.
[Art. 60 cpv. 1 lett. j LDFR] Divieto di divisione materiale e di frazionamento – Autorizzazioni
eccezionali: AI, AG, BL, BS, FR, GE, GL, GR, NE, NW, SO, UR, SH, SZ, VD, ZH e ZG sostengono la proposta.
BE, SG e TG la bocciano perché questa nuova forma di divisione materiale è in contraddizione con gli obiettivi della LDFR e della politica agricola, soprattutto in vista del mutamento strutturale.
AR esige un adeguamento della proposta. La disposizione deve essere concretizzata in modo che per l’esecuzione siano disponibili criteri chiari per impedire l’elusione delle disposizioni in materia di
pianificazione del territorio, anche per la costruzione di abitazioni, e degli obiettivi di politica strutturale.
VS esige un adeguamento della disposizione affinché i fondi affittati per una lunga durata non siano presi in considerazione nella valutazione volta a stabilire se, dopo la divisione, si crei o meno
un’azienda agricola.
[Art. 61 cpv. 1 LDFR] Acquisto di aziende e fondi agricoli – Principio: solo UR sostiene
espressamente questa disposizione.
VS boccia un adeguamento di questa disposizione poiché ritiene che introdurre un obbligo di
autorizzazione per il trasferimento di azioni e quote sociali sia complicato. Inoltre, reputa impossibile verificare e controllare efficacemente tali trasferimenti.
LU auspica un adeguamento della proposta. Specificando che solo il 75 per cento delle azioni o delle quote sociali deve essere detenuto da un coltivatore diretto, si esclude che un gestore che non è coltivatore diretto possa «accaparrarsi» senza autorizzazione una partecipazione più elevata ai sensi dell’articolo 62 lettera c LDFR.
[Art. 62 lett. h LDFR] Acquisto di aziende e fondi agricoli – Eccezioni: AI, BL, BS, FR, GE, UR, VD
e ZG sostengono la proposta.
AR, BE, GL, GR, LU, NW, OW, SH, SG, SZ e ZH la bocciano. Già oggi l’acquisto di terreni agricoli per misure di protezione contro le piene è difficile e comporta costi elevati. Con la revisione prevista, il compito di garantire la protezione contro le piene diventerà ancora più arduo e inevitabilmente più costoso per i Cantoni e i Comuni. Inoltre, le misure di protezione contro le piene vanno oggi di pari passo con la valorizzazione ecologica e di conseguenza anch’essa verrebbe ostacolata.
[Art. 64 cpv. 1 lett. d ed e LDFR] Acquisto di aziende e fondi agricoli – Eccezioni al principio
della coltivazione diretta: AG, AI, AR, BL, FR GE, GL, GR, NW, SG, SO, SZ, UR e ZG sostengono la proposta.
ZH, BE, LU, SH e TG bocciano questo adeguamento. La proposta limiterebbe fortemente i compiti dei Cantoni nel settore natura e paesaggio, ostacolando così il loro adempimento, per i seguenti motivi: non tutti gli oggetti di protezione della natura sono zone protette ai sensi dell’articolo 17 LPT e inoltre esistono anche oggetti di protezione della natura di importanza regionale e locale, la cui protezione e manutenzione sono di competenza dei Cantoni ai sensi dell’articolo 18b capoverso 1 LPN.