Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/34: Modifica della legge federale sul diritto fondiario rurale (attuazione della mozione 22.4253 CET-S «Disgiungere il diritto fondiario rurale dalla PA22+») · 37 pagine
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Numero dell’incarto: BLW-214.5-3/11
dimenticate le quote di diritti di voto. Occorre aggiungerle. Le società anonime, in particolare,
prevedono diversi tipi di azioni, tra cui anche quelle senza diritto di voto. In assenza di tale diritto,
l’acquirente non può esercitare il suo diritto di intervento nonostante la maggioranza di capitale. Non ha quindi una posizione analoga a quella del proprietario di un fondo e non soddisfa dunque i requisiti per essere considerato un decisore autonomo.
[Art. 62 lett. h LDFR] Acquisto di aziende e fondi agricoli – Eccezioni: CDCA e COSAC
sostengono la proposta.
DCPA, CdEN e CFP la bocciano. La protezione contro le piene e la rinaturazione sono obblighi dei Cantoni ai sensi del diritto federale (art. 38a LPAc). In caso di progetti di sistemazione delle acque e di rinaturazione, i Cantoni devono compensare le superfici per l’avvicendamento delle colture interessate (art. 41cbiscpv. 2 OPAc). Negli ultimi anni l’esecuzione di questi compiti si è ben consolidata nei
Cantoni. La reintroduzione dell’obbligo di autorizzazione comporterebbe un aumento dell’onere
amministrativo e finanziario per i Cantoni. Inoltre, sarebbero costretti a ricorrere maggiormente
all’espropriazione, soluzione poco attraente non da ultimo per le persone direttamente interessate,
oppure a ridimensionare o ad abbandonare i progetti. Ritengono che potrebbero adempiere solo in misura limitata i loro compiti e l’interesse pubblico di garantire una protezione affidabile contro le piene. Inoltre, l’acquisto di superfici sostitutive in relazione alla costruzione di bacini di compensazione e di accumulazione per pompaggio per centrali idroelettriche sarebbe reso più difficile. La normativa
vigente consente di trovare buone soluzioni in collaborazione con il settore agricolo. Il fabbisogno di superficie di tali progetti è molto ridotto (inferiore al 10 %) e trascurabile rispetto alla perdita di superfici coltive per altre utilizzazioni. La nuova normativa prevista promuoverebbe quindi solo in misura
impercettibile l’obiettivo effettivo del progetto, ovvero il rafforzamento del principio della coltivazione diretta. Gli effetti negativi sulla protezione contro le piene e sulla rivitalizzazione delle acque superano di gran lunga il rafforzamento del principio della coltivazione diretta.
[Art. 64 cpv. 1 lett. d ed e LDFR] Acquisto di aziende e fondi agricoli – Eccezioni al principio
della coltivazione diretta: CDCA e COSAC sostengono la proposta.
DCPA. CdEN e CFP la bocciano. Le modifiche previste limiterebbero e ostacolerebbero fortemente i compiti dei Cantoni nel settore della protezione della natura e del paesaggio: non tutti gli oggetti
naturali protetti si trovano in zone protette ai sensi dell’articolo 17 LPT. Inoltre, i Cantoni devono
provvedere agli oggetti di importanza regionale e locale (art. 18b cpv. 1 LPN). In questi casi non sarebbe più possibile acquistare terreni. Le nuove formulazioni previste renderebbero anche molto più difficile l’acquisto ancora possibile di terreni: nella pratica è infatti quasi impossibile dimostrare in modo sufficiente sotto il profilo giuridico che l’acquisto garantisce una migliore tutela a lungo termine degli interessi di protezione. Per adempiere il loro mandato legale ai sensi della LPN, i Cantoni dovrebbero ricorrere maggiormente all’espropriazione. Dall’esperienza maturata nella pratica si constata che raramente i Cantoni acquistano terreni agricoli a favore della protezione della natura e del paesaggio e che vengono ricercate e trovate soluzioni equilibrate con gli attuali proprietari dei fondi. Inoltre, nella pratica solo il 5 per cento circa delle superfici autorizzate dalle autorità è costituito da cessioni di terreni per motivi di protezione. Se si dovesse mantenere una restrizione delle possibilità di acquisto di fondi agricoli ai sensi dell’articolo 64 capoverso 1 lettere d ed e LDFR, i Cantoni dovrebbero essere esclusi da tale restrizione, affinché almeno essi possano continuare ad acquistare fondi in modo semplificato.
[Art. 64 cpv. 1 lett. h LDFR] Eccezioni al principio della coltivazione diretta: CDCA e COSAC
sostengono la proposta.
[Art. 71 cpv. 1 LDFR] Revoca dell’autorizzazione: CDCA e COSAC chiedono che venga apportata un’aggiunta alla disposizione onde consentire alle autorità competenti ad accordare l’autorizzazione di accordare sempre più spesso autorizzazioni all’acquisto vincolate a oneri specifici.