Rapporto sui risultati
Consultazione 2025/1: Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri · 34 pagine
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rileva l’assenza d’informazioni in merito agli studi, alle conseguenze e alla portata della modifica proposta.
c. Osservazioni specifiche sulle conseguenze dell’articolo 21 capoverso 3 AP-LStrI
ZH approva la modifica, ma sottolinea l’importante cambiamento delle attuali condizioni di ammissione che ne consegue, in particolare per i titolari stranieri di un diploma di livello terziario B. Dal 1° aprile 202512 i diplomati di una formazione riconosciuta dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) sono considerati qualificati (art. 23 LStrI) se esercitano un’attività lucrativa in un settore in linea con la loro formazione. Si tratta in particolare dei diplomati nel campo alberghiero, delle cure infermieristiche, della gestione e della tecnica edilizia. Inoltre, gli stranieri titolari di un diploma di livello terziario A non sottostanno più alla procedura d’approvazione della SEM e lo stesso potrebbe verificarsi in seguito per i titolari di un diploma di livello terziario B. Secondo ZH si tratta di un’evoluzione problematica, poiché il rapporto esplicativo non indica le conseguenze che potrebbero derivare dalla modifica dell’articolo 21 capoverso 3 AP-LStrI insieme alle modifiche dell’ordinanza del DFGP concernente l’approvazione (OA-DFGP; RS 142.201.1), e delle istruzioni entrate in vigore il 1° aprile 2025 nonché a modifiche future. Il Cantone auspica che la Confederazione osservi gli effetti a lungo termine della modifica e rivaluti i criteri di ammissione per soggiorni di formazione di cittadini di Stati terzi.
VD è della stessa opinione, esprimendo dei dubbi in merito all’attuazione del progetto e all’impatto della modifica proposta, visto che l’aumento moderato delle domande d’ammissione previsto dalle autorità federali non ha alcun fondamento concreto.
AG non condivide l’argomentazione di cui al numero 4.2.3 del rapporto esplicativo, secondo cui il progetto comporterà un aumento moderato delle domande di ammissione depositate da stranieri titolari di un diploma di livello terziario B. Il Cantone ritiene invece che le nuove agevolazioni di ammissione potrebbero determinare un aumento significativo delle domande e l’utilizzo dei contingenti non sfruttati in passato, generando così un onere aggiuntivo per le autorità migratorie cantonali. Questo vale sia per le domande di ammissione per un periodo di sei mesi per la ricerca di un impiego sia per le domande di ammissione per l’esercizio di un’attività lucrativa depositate dopo il termine di sei mesi. Anche SO, SZ, TI, UR, sono della stessa opinione.
JU prevede invece un impatto quantitativamente limitato e gestibile, ma precisa di non sottovalutare l’onere amministrativo aggiuntivo che la modifica può comunque comportare per le autorità migratorie.
NE approva l’avamprogetto ma ritiene che le misure adottate siano troppo deboli per contrastare in maniera tangibile la carenza di personale qualificato.
d. Altre osservazioni
GE chiede di precisare che lo straniero deve trovarsi legalmente in Svizzera al momento del conseguimento del diploma, considerando il crescente numero di formazioni presso scuole superiori che possono essere svolte a distanza, quindi dall’estero. Il Cantone suggerisce la seguente formulazione: (…) può essere ammesso in Svizzera se la sua attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico e se si trova legalmente in Svizzera al momento del conseguimento del diploma.
TG fa notare che la formazione professionale superiore include tre formazioni distinte e indipendenti: le scuole superiori, l’esame di professione e l’esame professionale superiore. Queste
12 Abrogazione della procedura di approvazione per i titolari di un diploma universitario svizzero (modifica dell’art. 1 lett. a n. 2 OA-DFGP) e allentamento dei criteri d’esame, in particolare delle condizioni richieste ai titolari di un diploma di livello terziario B; cfr. le istruzioni della SEM I. Settore degli stranieri n 4.4.6. 10/34