Rapporto sui risultati

Consultazione 2025/1: Promozione dell’attività lucrativa di persone con statuto di protezione S e agevolazione dell’ammissione di cittadini di Stati terzi che hanno conseguito una formazione in Svizzera: modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione, della legge sull’asilo, dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa e dell’ordinanza sull’integrazione degli stranieri · 34 pagine

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Soltanto GR e SH respingono l’estensione di tale obbligo. GR rimarca il fatto che lo statuto di protezione è orientato al ritorno e che il contributo finanziario forfettario concesso ogni trimestre non giustifica un tale obbligo. SH è dello stesso parere in merito all’orientamento al ritorno dello statuto di protezione S e non ritiene pertanto opportuno adeguare la relativa impostazione giuridica a quella prevista per le persone ammesse provvisoriamente o i rifugiati. Anziché adeguamenti puntuali, il Cantone chiede una discussione politica di fondo riguardo la prospettiva a lungo termine di questo gruppo di persone in Svizzera e una pertinente revisione totale delle condizioni quadro giuridiche.

Diversi Cantoni (JU, OW, SO, VD, ZH) approvano l’introduzione e l’estensione dell’obbligo di partecipare a misure d’integrazione o reintegrazione professionale a persone con statuto di protezione S, segnalando tuttavia differenti condizioni e aspetti relativi all’attuazione.

JU sottolinea che un tale obbligo va accompagnato da misure concrete e adatte, volte a promuovere l’occupazione, come per esempio corsi di lingua, praticantati organizzati e un’assistenza sociale e professionale individuale. A tal fine occorrerebbe un adeguato sostegno finanziario e strutturale da parte della Confederazione. Il Cantone chiede che vengano definiti criteri oggettivi riguardanti l’obbligo e una regolamentazione precisa che stabilisca in quali circostanze e secondo quale procedura esso entra in vigore (p. es. tramite ammonimento o decisione). Occorrerebbe inoltre prevedere delle chiare eccezioni in caso di limitazioni dovute a ragioni di salute o obblighi di assistenza familiare.

OW approva l’obbligo di partecipare a misure d’integrazione o reintegrazione professionale, ma precisa che esso va applicato soltanto alle persone con statuto di protezione S che presentano un potenziale lavorativo e a condizione che sia adempiuto il requisito della conoscenza minima della lingua locale (almeno A2), in modo da consentire un collocamento realistico nel mercato del lavoro.

SO applica già un disciplinamento corrispondente. Secondo la legislazione sociale cantonale le autorità di aiuto sociale dispongono misure di (re)integrazione professionale in base alla pianificazione dell’aiuto individuale. L’obbligo di partecipazione, sancito nella legge cantonale, è quindi prassi corrente.

Anche VD approva la modifica di legge proposta e sottolinea che essa garantirebbe alle autorità cantonali una base legale più ampia per imporre obblighi d’integrazione e, se necessario, sanzioni contro persone con statuto di protezione S restie a collaborare.

Infine, ZG valuta positivamente l’estensione dell’obbligo di partecipare a misure d’integrazione e reintegrazione professionale, sia dal punto di vista della politica d’integrazione sia da quello della legislazione in merito alla parità di trattamento rispetto alle persone ammesse provvisoriamente e ai rifugiati riconosciuti. La nuova formulazione dell’ordinanza – «misure d’integrazione e reintegrazione professionale» – è più chiara e include misure di promozione dell’integrazione, di aiuto sociale e di collocamento pubblico. In termini di esecuzione, ZG sottolinea che l’obbligo in questione deve andare di pari passo con un previo accertamento approfondito del potenziale e una selezione accurata di misure adeguate da parte dei servizi sociali. Nel contempo, occorre proporre un numero sufficiente di offerte destinate a gruppi specifici. Le autorità cantonali sottolineano inoltre la necessità di snellire e coordinare i processi della collaborazione interistituzionale, per ridurre al minimo l’onere amministrativo che deriva dall’ampliamento delle competenze.